Cassazione Penale, Ordinanza n. 04033/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo il motivo aspecifico e reiterativo perché non realmente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Due soggetti, già condannati in primo grado e poi in appello a due anni di reclusione ciascuno, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la decisione del Tribunale di Pescara in ordine a delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorso era fondato su un unico motivo, deducente violazione di legge e vizio di motivazione, con cui si contestavano la natura distrattiva della cessione di beni aziendali, la fraudolenza dell'operazione, il nesso tra l'operazione e il fallimento, il dolo della bancarotta patrimoniale e il dolo specifico della bancarotta documentale. La Corte di cassazione rileva che le doglianze non si confrontano in modo specifico con la motivazione di merito, che aveva valorizzato: la cessione a un soggetto avente la medesima compagine sociale, costituito pochi giorni prima e rimasto inattivo; l'assenza di prova del pagamento del prezzo, anche per anomalie della fattura; la sottovalutazione dei mezzi ceduti rispetto al valore di mercato; la mancata prova della destinazione del denaro alla società; l'assenza di prova circa l'allagamento del capannone invocato per giustificare le criticità documentali; e lo svuotamento del patrimonio sociale quale indice di pericolo per la garanzia dei creditori. La difesa aveva inoltre richiamato il decorso di due anni tra operazione e fallimento, ritenuto non decisivo dalla Corte perché lo svuotamento patrimoniale integra di per sé un concreto pericolo per il ceto creditorio.
Norme richiamate
art. 216 l.f.
Il testo richiama i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, senza riportare il numero dell'articolo, ma la fattispecie è quella della bancarotta fraudolenta contestata nella procedura concorsuale.
Non citato espressamente nel testo, ma la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'elemento oggettivo della concreta pericolosità della condotta può desumersi da plurimi indici sintomatici, tra cui la condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, il contesto operativo, le cointeressenze dell'amministratore con altre imprese coinvolte e la non ragionevolezza imprenditoriale dell'operazione.
- Il dolo generico nella bancarotta distrattiva può essere inferito dalla consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta concretamente pericolosa per la garanzia dei creditori, valutata alla luce degli indici di fraudolenza accertati in fatto.
- Quando la motivazione di merito ha già valutato specifici indici di fraudolenza e di pericolo per i creditori, il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure generiche o reiterative, senza confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi.
- Nella bancarotta documentale, la doglianza difensiva deve confrontarsi con l'accertamento del giudice di merito sull'assenza di prova delle circostanze giustificative addotte e sulla sussistenza del dolo specifico richiesto dal reato.
- Lo svuotamento del patrimonio sociale integra un indice autonomo di messa in pericolo della garanzia dei creditori e rende non decisivo, di per sé, il solo richiamo al tempo trascorso tra l'operazione distrattiva e il fallimento.
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