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Sentenza

Sentenza del 15/05/2018 n. 3219 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Accertamento sintetico - Incrementi patrimoniali - Successivi all'anno oggetto di verifica fiscale - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: ai fini dell'accertamento sintetico, l'Amministrazione finanziaria non può considerare incrementi patrimoniali intervenuti successivamente all'anno oggetto di verifica. Devono essere valutati esclusivamente gli incrementi riferibili al periodo d'imposta accertato, secondo il principio richiamato dalla Cassazione n. 7147/2016.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento sintetico IRPEF fondato anche su incrementi patrimoniali realizzati in anni successivi a quello oggetto di verifica fiscale. Il ricorrente ha contestato l'utilizzo di tali incrementi, sostenendo che, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, rilevano soltanto gli incrementi patrimoniali riferibili all'anno sottoposto ad accertamento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 38

    La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Nell'applicazione relativa agli incrementi patrimoniali, il reddito presunto deve essere ricostruito sulla base di elementi temporalmente riferibili all'anno d'imposta oggetto di accertamento, senza utilizzare incrementi realizzati in periodi successivi.

  • Cassazione civile, sentenza n. 7147/2016

    La pronuncia afferma che gli incrementi patrimoniali successivi all'anno sottoposto a verifica fiscale non possono essere utilizzati per fondare l'accertamento sintetico relativo a quell'anno.

Massime di principio

  • In un accertamento sintetico basato su incrementi patrimoniali, occorre verificare la stretta riferibilità temporale dell'incremento al periodo d'imposta contestato.
  • L'Amministrazione finanziaria non può giustificare retroattivamente un maggior reddito utilizzando acquisti o investimenti effettuati in anni successivi a quello accertato.
  • La ricostruzione sintetica deve fondarsi su elementi e disponibilità patrimoniali coerenti con l'anno oggetto di verifica; gli elementi successivi possono eventualmente rilevare solo per altri periodi d'imposta, se ne ricorrono i presupposti.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento quando la motivazione include incrementi patrimoniali temporalmente estranei all'annualità verificata.

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