Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18337/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità di vigilanza)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000 irrogata dalla Consob a un componente del consiglio di amministrazione di una banca, ritenuto responsabile della violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 94 TUF in relazione a offerte al pubblico di obbligazioni. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione ritenendo tardiva la contestazione, perché oltre il termine di 180 giorni di cui all'art. 195 TUF, assumendo che la Consob fosse già in possesso, da tempo, degli elementi necessari per l'accertamento tramite documenti e scambi informativi con Banca d'Italia e con l'intermediario. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; omesso esame di fatti decisivi relativi alla data di acquisizione dei documenti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per decisione fondata su prove inesistenti o male percepite; violazione/falsa applicazione delle norme su accertamento e contestazione degli illeciti finanziari e della legge n. 689/1981; contraddittorietà e nullità della motivazione; errata individuazione del dies a quo del termine decadenziale; mancata considerazione delle funzioni della Consob e della complessità dell'attività istruttoria necessaria in materia di vigilanza finanziaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo, il quinto, il sesto e il settimo motivo; ha dichiarato assorbiti il primo, il secondo e il quarto; ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi in tema di decorrenza del termine per la contestazione degli illeciti amministrativi finanziari e valutando i documenti indicati dalla Consob. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 94 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    disciplina gli obblighi informativi connessi all'offerta al pubblico di strumenti finanziari; la violazione di tali obblighi può integrare illecito sanzionabile dalla Consob.

  • art. 195 d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.)

    il termine di 180 giorni per la contestazione decorre dall'accertamento, che non coincide automaticamente con la mera acquisizione materiale dei fatti, ma con il completamento dell'attività istruttoria necessaria a verificare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito.

  • art. 191 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato insieme all'art. 195 TUF come parte del quadro sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria.

  • art. 14 l. n. 689/1981

    i principi sulla tempestività della contestazione e sulla ragionevolezza dei tempi dell'istruttoria si applicano anche ai procedimenti sanzionatori finanziari.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente e non meramente assertiva; nel caso concreto le censure di motivazione sono state superate dall'accoglimento dei motivi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    la decisione non può fondarsi su prove immaginarie o su fatti non risultanti dagli atti.

  • art. 70 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    richiamato nel narrato per descrivere gli interventi di amministrazione straordinaria e successiva liquidazione coatta dell'ente bancario.

  • L. n. 689/1981

    i principi generali in tema di accertamento e contestazione tempestiva degli illeciti amministrativi sono estesi ai procedimenti sanzionatori finanziari.

Massime di principio

  • Nei procedimenti sanzionatori in materia finanziaria, il termine decadenziale per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità ha completato l'attività istruttoria necessaria a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, e non dalla mera acquisizione materiale di alcuni fatti o documenti.
  • L'accertamento non coincide automaticamente con la conclusione formale di un'ispezione, con la redazione di una relazione o con la data in cui l'autorità si riunisce per esaminare gli atti; occorre invece individuare, caso per caso, il momento in cui, secondo ragionevolezza, la constatazione poteva essere tradotta in accertamento.
  • Il giudice dell'opposizione deve controllare ex ante la congruità dei tempi dell'istruttoria e verificare se vi sia stata un'ingiustificata inerzia o una protrazione artificiosa dell'attività di indagine, ma non può sostituirsi all'autorità di vigilanza nel valutare l'opportunità di approfondire ulteriormente gli accertamenti.
  • In materia di vigilanza finanziaria, la complessità della vicenda e l'esigenza di un accertamento complessivo possono giustificare un'istruttoria unitaria e più ampia, purché essa sia svolta in tempi ragionevoli e senza ritardi non giustificati.
  • Ai fini della decorrenza del termine di contestazione, è decisivo il completamento dell'attività istruttoria necessaria alla contestazione, non la mera disponibilità di elementi isolati o la sola percezione della gravità della situazione da parte dell'autorità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.