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Sentenza

Sentenza n. 1311/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Modena.

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Modena, relativa all'accredito del bonus "carta docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Modena, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato il bonus "carta docente" in data 10 marzo 2026. La ricorrente ha quindi comunicato l'avvenuto adempimento, insistendo per la condanna alle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuto adempimento dell'obbligo derivante dalla sentenza passata in giudicato e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'adempimento è intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del difensore, nonché con restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
  • L'avvenuto adempimento dell'amministrazione non esclude la condanna alla restituzione del contributo unificato e alla rifusione delle spese, qualora l'iniziativa giudiziale sia stata necessaria per ottenere l'esecuzione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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