Cassazione Penale, Sentenza n. 06109/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Genova che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona del 17/09/2025, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione in concorso (art. 110 e 629 c.p.) contestato ad Abate e Koroveshaj per fatti del 25/05/2025. Le doglianze erano articolate e miravano a dimostrare: mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicita' dell'ordinanza impugnata; travisamento o omissione nella valutazione di elementi probatori rilevanti (dichiarazioni delle persone informate sui fatti, in particolare sull'ordine di arrivo al locale; dichiarazioni di Paolo Bui; dichiarazioni di Andrea Grifoni; dichiarazioni della persona offesa Marco Sabiu; dichiarazioni di Michele Mangone); omissione di considerazione del traffico telefonico e di contatti intercorsi il 25/05/2025 (contatto alle 15:29:36); omissione di commento su frasi post-aggressione di Koroveshaj ritenute minacciose; travisamento dell'interpretazione di conversazioni intercettate del 6 e 12 luglio 2025; censura della ricostruzione che avrebbe ricondotto le condotte a atti isolati e non finalizzati a un comune disegno estorsivo, nonche' violazione di legge in ordine alla configurabilita' del reato di estorsione rispetto alla condotta di Abate anche in assenza del concorso di Koroveshaj.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato i principi limitativi del sindacato di legittimita' sulle decisioni del tribunale del riesame in materia di misure cautelari, potendo verificare soltanto l'adeguatezza logico-giuridica della motivazione e non riesaminare i fatti o riformulare la valutazione degli indizi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Genova avesse analizzato adeguatamente il materiale probatorio e fornito una motivazione logica per ritenere insussistenti i gravi indizi di concorso in estorsione a carico di Abate e Koroveshaj; il Tribunale aveva peraltro indicato la possibile riconducibilita' delle condotte del solo Abate a reati minori quali minacce gravi e percosse. Di conseguenza l'ordinanza del tribunale del riesame (che aveva annullato l'ordinanza del GIP) resta operante; il ricorso del Procuratore e' respinto come inammissibile e il ricorrente e' esentato dal pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il reato di estorsione; nel caso la Corte ha ritenuto che non sussistessero, a livello di gravita' indiziaria, gli elementi necessari per la configurazione del reato nella fattispecie concreta
Principio relativo al concorso di persone nel reato; la questione centrale era la prova del concorso tra Abate e Koroveshaj, che il tribunale del riesame ha escluso a livello indiziario
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio giurisprudenziale che limita il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito in materia di misure cautelari: la Corte di legittimita' verifica solo l'adeguatezza delle ragioni del giudice di merito rispetto ai canoni di logica e diritto
Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011 (Siciliano)
Richiama la necessita' che l'atto impugnato esponga ragioni giuridicamente significative e non presenti illogicita' evidenti, requisiti per l'incensurabilita' in sede di legittimita'
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli)
Conferma il principio per cui la Corte non puo' sostituirsi al giudice di merito nelle diverse valutazioni di circostanze gia' esaminate, specie in tema di misure cautelari
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Cassazione non riesamina i fatti: il controllo e' limitato a verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di illogicita' manifeste nella motivazione del giudice del riesame
- Per qualificare una condotta come estorsione in concorso occorre, anche a livello indiziario, dimostrare non solo atti intimidatori o violenti ma anche un piano comune e il conseguimento di un profitto ingiusto; atti isolati e temporanei possono prospettare reati minori (minacce, percosse)
- Contatti telefonici, tempi di arrivo, frasi intercettate e dichiarazioni di terzi sono elementi indiziari rilevanti ma vanno valutati nel loro contesto complessivo: da soli non sempre sono sufficienti a comprovare il concorso e l'elemento soggettivo dell'estorsione
- La mera presenza di elementi che possono essere interpretati in piu' modi porta a ricadere nella discrezionalita' del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione mostra contraddizioni o illogicita' manifeste
- Se la prova dimostra che la condotta intimidatoria si e' esaurita in una breve durata e non ha trovato seguito in azioni volte a conseguire un illecito profitto comune, la qualificazione puo' essere limitata ai reati commessi dal singolo autore
- Nelle impugnazioni per travisamento o omissione della motivazione e' fondamentale indicare con precisione in che modo la motivazione sia illogica o carente; semplici richieste di diversa valutazione dei fatti sono inammissibili
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