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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08004/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo relativo ai rapporti intercorsi tra una società committente e un operatore del trasporto. Il giudice di merito aveva ritenuto che il rapporto non fosse un semplice contratto di trasporto o sub-trasporto, ma un appalto di servizi di trasporto, con conseguente applicazione della responsabilità solidale del committente prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, e aveva quantificato il debito in misura ridotta rispetto alla pretesa originaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul trasporto, sull'appalto e sui criteri ermeneutici, sostenendo che il contratto fosse stato erroneamente riqualificato come appalto di servizi di trasporto e che l'art. 29 cit. non fosse applicabile al trasporto; con il secondo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione, assumendo che la Corte d'appello non avesse spiegato perché taluni dati fattuali fossero sintomatici dell'appalto e avesse di fatto omesso una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il rapporto era stato correttamente qualificato come appalto di servizi di trasporto sulla base di indici convergenti: organizzazione stabile di mezzi e persone, pluralità e sistematicità dei trasporti, corrispettivo unitario, continuità del rapporto, prestazioni ripetitive e predeterminate, nonché organizzazione del servizio calibrata sulle esigenze della committente. Ha inoltre ritenuto che, una volta riqualificato il rapporto come appalto, fosse correttamente applicabile la solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, perché diretto a sollecitare un nuovo esame del materiale probatorio e a contestare una valutazione di merito già compiuta dai giudici di merito, in presenza peraltro di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    la responsabilità solidale del committente opera nell'appalto di servizi di trasporto, non nel mero contratto di trasporto; una volta accertata la natura di appalto del rapporto, la solidarietà si applica anche al servizio di trasporto organizzato in modo unitario e continuativo.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge è invocabile per censurare la falsa applicazione delle norme sul tipo contrattuale e sulla solidarietà, ma non per ottenere una diversa ricostruzione del fatto se la doglianza si risolve in una mera contrapposizione interpretativa.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    l'asserito omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per contestare valutazioni di merito o per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio.

  • artt. 1678-1702 c.c.

    richiamati come disciplina del contratto di trasporto, rispetto al quale la Corte ha distinto l'appalto di servizi di trasporto quando ricorra un'organizzazione unitaria e continuativa.

  • art. 1655 c.c.

    richiamato come disciplina dell'appalto, applicabile quando la prestazione di trasporto sia inserita in un rapporto unitario, organizzato e continuativo, con rischio e organizzazione a carico dell'appaltatore.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1371 c.c.

    i canoni ermeneutici contrattuali devono essere specificamente indicati e dimostrati come violati; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del contratto.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo quando manchi realmente l'esposizione delle ragioni della decisione, non quando la doglianza miri a una diversa valutazione del fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 116, comma primo, c.p.c.

    la censura non può tradursi in un sindacato sul ragionamento probatorio del giudice di merito, riservato a quest'ultimo.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 3 Cost.

    evocato, per il tramite della giurisprudenza costituzionale richiamata, a sostegno dell'estensione della garanzia solidale anche nei casi di decentramento all'interno dell'appalto di servizi.

Massime di principio

  • Per qualificare un rapporto di trasporto come appalto di servizi di trasporto occorre verificare se la prestazione non consista in singole e sporadiche corse, ma in un servizio unitario, continuativo e pianificato, con pluralità e sistematicità dei trasporti, corrispettivo unitario e organizzazione stabile di mezzi e persone.
  • La presenza di elementi quali continuità del rapporto, prestazioni ripetitive e predeterminate, organizzazione del servizio calibrata sulle esigenze del committente e assunzione dei rischi organizzativi dal prestatore è indice decisivo della riconduzione del rapporto allo schema dell'appalto di servizi di trasporto.
  • La solidarietà del committente ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 si applica all'appalto di servizi di trasporto e non al mero contratto di trasporto; pertanto la corretta qualificazione del rapporto è il presupposto centrale per l'estensione della garanzia.
  • La censura di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente in che modo il giudice di merito si sia discostato da tali canoni; non è sufficiente proporre una diversa interpretazione del contratto.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o del ragionamento probatorio del giudice di merito, specie in presenza di doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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