Cassazione Penale, Ordinanza n. 18702/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che lo aveva condannato per un fatto di rapina impropria e altri reati connessi. Con il primo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto da rapina impropria ex art. 628 c.p. a tentativo di furto ex artt. 56 e 624 c.p., sostenendo che mancasse la consumazione della rapina impropria. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha contestato l'applicazione dell'aggravante prevista dagli artt. 585 e 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. in relazione al delitto di lesioni personali. Con il quarto motivo ha infine lamentato l'eccessività degli aumenti di pena applicati per la continuazione tra i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché, ai fini della rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui e non occorre il conseguimento del possesso; nel caso concreto, la violenza era stata posta in essere per guadagnare l'impunità dopo il tentativo di impossessamento. Ha ritenuto inammissibili e manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la valutazione del diniego delle attenuanti e della misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sorretta da motivazione congrua, specie alla luce del pregiudizio arrecato alla persona offesa e dei precedenti penali dell'imputato, oltre alla configurabilità dell'aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. anche in concorso con la resistenza a pubblico ufficiale. Il quarto motivo è stato giudicato generico, perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze già esaminate, a fronte di una motivazione specifica sugli aumenti per la continuazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Per la rapina impropria non è necessario che l'agente consegua il possesso della cosa mobile altrui; è sufficiente la sottrazione e la violenza usata per assicurarsi l'impunità.
La richiesta difensiva mirava a riqualificare il fatto in tentato furto, ma la Corte ha escluso tale lettura perché il fatto integrava una rapina impropria consumata.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
Il diniego dell'attenuante di speciale tenuità del danno non è stato ritenuto viziato, essendo sorretto da motivazione congrua.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutte le allegazioni difensive.
Rilevato come norma di richiamo per l'aggravante contestata in relazione al reato di lesioni personali.
art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.
L'aggravante è configurabile anche rispetto al delitto di lesioni personali volontarie quando concorre con la resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo.
Norma base del delitto di lesioni personali, rispetto al quale è stata contestata l'aggravante.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, entro i limiti legali e secondo i criteri di legge.
La determinazione della pena deve conformarsi ai criteri di gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Richiamato implicitamente dal tema della continuazione e della determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite.
Massime di principio
- Ai fini della consumazione della rapina impropria, è sufficiente la sottrazione della cosa mobile altrui seguita da violenza o minaccia per assicurarsi il possesso o l'impunità; non è necessario che l'agente ottenga la piena disponibilità del bene.
- La presenza di un controllo o intervento immediato di vigilanza non esclude di per sé la consumazione della rapina impropria, perché può impedire solo l'autonoma disponibilità successiva della cosa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi, come il pregiudizio arrecato alla persona offesa e i precedenti penali, senza dover esaminare singolarmente ogni elemento prospettato dalla difesa.
- La determinazione della pena e degli aumenti per aggravanti, attenuanti e continuazione appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata e motivata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- In tema di continuazione, il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; censure meramente ripetitive o generiche sono inammissibili in cassazione.
- L'aggravante prevista per le lesioni personali può operare anche quando il delitto concorre con la resistenza a pubblico ufficiale, se il relativo disvalore non risulta assorbito nel diverso reato concorrente.
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