Cassazione Penale, Sentenza n. 2697/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialei ricorsi sono dichiarati inammissibili; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 13/11/2021, estensore Gazi.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione della dosimetria della pena (pena base e diniego delle attenuanti generiche). I ricorrenti contestavano che la pena fosse stata fissata poco sopra il minimo edittale e che fosse ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che la scelta del giudice distrettuale fosse corretta: la maggiorazione rispetto al minimo edittale è stata motivata dalla particolare gravità della condotta; le conclusioni sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono fondate sull'insufficienza e genericità degli argomenti difensivi (assenza di prove/elementi specifici, incluso il mancato accertamento di effrazione per l'accesso ai luoghi). Il motivo è considerato del tutto generico e quindi non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
Norme richiamate
i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ex art. 606 c.p.p. in quanto le censure risultano generiche e/o non rispettano i requisiti di specificità richiesti per l'esame in sede di legittimità
Massime di principio
- La negazione delle attenuanti generiche può essere confermata quando la difesa si limita a censure generiche e non produce elementi concreti e specifici sullo stato psicologico o sulle circostanze personali rilevanti dell'imputato.
- Una pena fissata leggermente al di sopra del minimo edittale può essere legittima se adeguatamente motivata con riferimento alla particolare gravità della condotta.
- Le impugnazioni che non formulano argomentazioni dettagliate e circostanziate possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; è quindi essenziale specificare e documentare i punti di doglianza.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
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