Cassazione Civile, Ordinanza n. 22237/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due contratti relativi alla connessione di apparecchi da gioco alla rete telematica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, nei quali era previsto che la società proprietaria degli apparecchi raccogliesse le somme da versare al concessionario, prestando fideiussione, e che il concessionario inviassero estratti conto quindicinali contenenti debiti, crediti e pagamenti, con previsione che, in mancanza di contestazioni scritte entro cinque giorni, l'estratto si intendesse approvato e valesse come ricognizione di debito. La società concessionaria ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente non dovute; l'altra società si oppose deducendo un proprio credito per somme non versate e penali per inadempimento, e il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica d'ufficio, accolse opposizione e riconvenzionale. La Corte d'appello confermò la decisione di primo grado respingendo l'appello della società obbligata. In cassazione la ricorrente denunciò: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e mancato esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte di merito avesse recepito acriticamente la c.t.u. senza rispondere alle contestazioni; 2) nullità per motivazione apparente del rigetto delle istanze istruttorie, affermando che le prove testimoniali erano state respinte solo perché ritenute superflue rispetto alla c.t.u., che non sarebbe mezzo di prova; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle istanze istruttorie e al quantum della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la sentenza di merito conteneva una motivazione ampia, specifica e logicamente intellegibile, idonea a superare il minimo costituzionale, avendo esaminato le contestazioni alla c.t.u. e valorizzato gli estratti conto contrattualmente previsti e non contestati, nonché i pagamenti risultanti dalla documentazione bancaria. Ha dichiarato il motivo comunque inammissibile, per la parte ex art. 360 n. 5 c.p.c., in presenza di doppia conforme. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non erano stati trascritti i capitoli di prova asseritamente decisivi, e comunque infondato perché la valutazione di superfluità delle prove testimoniali era sorretta da adeguata motivazione e non sindacabile in cassazione se non per errori di diritto o incongruenze logiche. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per doppia conforme, osservando che le ragioni delle due decisioni di merito coincidevano nella ricostruzione dei rapporti di dare e avere e nella valorizzazione della c.t.u. e degli estratti conto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'obbligo di motivazione è violato solo in caso di mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo se la motivazione manchi nei termini costituzionalmente rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei ristretti limiti previsti dalla giurisprudenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve esistere in forma non apparente e intelligibile, altrimenti si configura violazione di legge processuale.
In caso di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Il giudizio è stato definito secondo la procedura accelerata per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo proposta accelerata.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta accelerata, è stata irrogata una condanna ulteriore per responsabilità aggravata, a favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
art. 3 del decreto dell'Agenzia dei Monopoli n. 1074/2004
Per il PREU, quando non è possibile la lettura dei dati degli apparecchi, la base imponibile può essere determinata in via forfettaria secondo il criterio previsto dalla normativa richiamata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente o nulla è accoglibile solo se il testo della sentenza riveli una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già una mera insufficienza o non condivisione della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e messe a confronto le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Chi censura il mancato accoglimento di prove testimoniali deve trascrivere in ricorso i capitoli di prova non ammessi e spiegare la loro decisività; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- La valutazione di superfluità o genericità della prova testimoniale appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di violazione di legge o di macroscopiche incongruenze logiche.
- Quando il contratto attribuisce agli estratti conto valore di ricognizione di debito in mancanza di contestazioni tempestive, tali documenti possono essere valorizzati come base della ricostruzione del dare-avere tra le parti.
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