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Sentenza

Sentenza n. 2107/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 345/2024, depositata e resa pubblica il 23 maggio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 833/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 26 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 24 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202504970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 345/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'importo complessivo di euro 2.000,00, pari a euro 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, e aveva condannato il Ministero anche al pagamento delle spese del giudizio del lavoro. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 26 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico cui sono affidate attività rientranti nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza ai giudicati e agli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, nel quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive mediante commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'azione, che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e che sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni statali.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, può utilizzare gli strumenti contabili previsti dalla legge, incluso il pagamento in conto sospeso.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non deve essere liquidato alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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