Cassazione Penale, Sentenza n. 34283/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Genova, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Imperia dichiarando estinto per prescrizione il reato di diffamazione e confermando le statuizioni civili. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione e omessa assunzione di prova decisiva per la mancata acquisizione e visione del filmato delle operazioni di soccorso del 5 aprile 1992, ritenuto centrale per verificare l'identità della persona soccorsa, le circostanze dell'intervento e il contenuto dei commenti contestati. Con il secondo motivo lamentava violazioni del diritto di difesa e nullità, deducendo il diniego della possibilità di rendere dichiarazioni spontanee, il rigetto della richiesta di escutere un testimone, la mancata acquisizione del filmato, il rigetto della richiesta di perizia sulla capacità di stare in giudizio, l'omessa valutazione di documenti difensivi e, in particolare, l'omessa citazione per il giudizio d'appello. La Corte ha esaminato quest'ultima eccezione: la prima raccomandata di notifica, spedita il 19 marzo 2025 al domicilio eletto, non fu consegnata per temporanea assenza il 20 marzo; l'atto fu depositato presso l'ufficio postale e venne spedita una seconda raccomandata di avviso, poi restituita al mittente il 31 marzo senza essere ritirata. Non risultava provata la ricezione da parte del destinatario di tale seconda raccomandata.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione di nullità relativa all'omessa citazione per il giudizio d'appello. Ha ritenuto, aderendo all'orientamento che richiede la prova certa della ricezione della raccomandata informativa, che la sola spedizione dell'avviso di deposito non perfezioni la notifica quando l'atto non sia stato consegnato al destinatario; nel caso concreto non risultava che l'avviso fosse entrato nella sfera di conoscenza del ricorrente. La questione è stata ritenuta assorbente rispetto agli altri motivi, che non sono stati esaminati. La sentenza è stata annullata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
Norme richiamate
La disciplina normativa di riferimento è costituita dagli artt. 170 cod. proc. pen. e 8 legge 20 novembre 1982.
La disposizione è indicata come parte della disciplina di riferimento per la notifica postale dell'atto processuale.
art. 8, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890
Quest’ultima disposizione, in particolare, prevede che, in caso di omessa consegna del piego raccomandato per rifiuto, assenza o inidoneità delle persone abilitate a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario, la busta deve essere depositata presso l’ufficio postale più vicino (comma 1);
Quando il piego non può essere consegnato per le ragioni indicate, la procedura prevede il deposito della busta presso l'ufficio postale.
art. 8, comma 4, legge 20 novembre 1982, n. 890
contestualmente, del tentativo di notifica del piego e del suo avvenuto deposito deve essere dato avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’invito a ritirare l’atto entro sei mesi e l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione della suddetta raccomandata (comma 4).
La raccomandata informativa del deposito deve essere inviata con avviso di ricevimento; ai fini del perfezionamento della notifica, secondo la Corte, non basta provarne la spedizione, ma occorre la prova della sua ricezione.
L’accoglimento di tale eccezione, che ha valore assorbente rispetto a tutti gli altri motivi di ricorso, comporta l’annullamento della sentenza ai soli effetti civili, con conseguente rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.).
Quando l'annullamento concerne le statuizioni civili, la causa va rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Massime di principio
- Quando un atto processuale notificato a mezzo posta non è consegnato al destinatario e viene depositato presso l'ufficio postale, il perfezionamento della procedura notificatoria richiede la prova certa della ricezione della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
- Se non è provato che la raccomandata informativa del deposito sia entrata nella sfera di conoscenza del destinatario, la notifica non può ritenersi perfezionata e la sentenza emessa nel giudizio celebrato senza valida citazione è annullabile per tale vizio.
- L'accoglimento dell'eccezione relativa alla mancata notifica della citazione in appello, quando la sentenza impugnata abbia statuizioni civili, comporta l'annullamento ai soli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; il vizio assorbe gli altri motivi non esaminati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34134/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34137/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34141/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2026 del 23/09/2026
- Sentenza penale · 23 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34143/2026 del 23/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →