Ordinanza n. 3559/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente a continuare la gestione della ricevitoria del lotto e della rivendita per sussistenza di causa di forza maggiore che giustifica il parziale inadempimento contestato e conseguente declaratoria di illegittimità – previa sospensiva – del provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto n. -OMISSIS-, comunicata con pec del 30 marzo 2026, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali incluso l’incameramento del deposito cauzionale di € 6.500 prestato con polizza fideiussoria n.000415/115787476 ed il successivo decreto prot. -OMISSIS- del 30/04/2026 di chiusura della rivendita ordinaria n. 4 in Monteroduni (IS) comunicata con pec del 4 maggio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto, incameramento del deposito cauzionale e successivo provvedimento di chiusura della rivendita ordinaria di generi di monopolio
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria di gioco)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto a continuare la gestione della rivendita e della ricevitoria del lotto, deducendo che il parziale inadempimento contestato dall’Amministrazione fosse giustificato da una causa di forza maggiore. Ha quindi impugnato, previa domanda cautelare, la revoca della concessione del gioco del lotto, l’incameramento del deposito cauzionale e il successivo provvedimento di chiusura della rivendita. Gli inadempimenti riguardavano il tardivo versamento di somme pari a circa 900 euro; la ricorrente ha rappresentato di aver comunque effettuato i versamenti, sebbene oltre le scadenze, e ha documentato il proprio stato di salute.
La decisione
Il TAR ha rilevato d’ufficio il proprio difetto di competenza territoriale sulla domanda relativa al provvedimento di chiusura della rivendita, poiché tale atto produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione Molise. Ha indicato come competente il TAR Molise, presso il quale il giudizio può essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Quanto alla revoca della concessione del gioco del lotto, ha ritenuto sussistenti ragioni cautelari per disporre il riesame della posizione della ricorrente: rilevano lo stato di salute documentato, l’esiguità degli inadempimenti, l’assenza di un grave pregiudizio per l’Erario e l’avvenuto pagamento, seppur tardivo, delle somme dovute. Ha pertanto sospeso nelle more l’efficacia della revoca e ordinato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di riesaminare la posizione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 1° dicembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’efficacia della revoca e l’ordine di riesame della posizione della concessionaria.
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
La competenza territoriale è inderogabilmente radicata presso il TAR nella cui circoscrizione l’atto produce i propri effetti limitati al territorio regionale; il provvedimento di chiusura della rivendita, efficace in Molise, deve essere conosciuto dal TAR Molise.
Consente la riassunzione del processo dinanzi al giudice amministrativo indicato come competente a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, insieme alle norme in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo produce effetti limitati al territorio di una sola Regione, la competenza territoriale a conoscerne l’impugnazione è inderogabilmente radicata presso il TAR della Regione in cui tali effetti si producono, ai sensi dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca può essere accompagnata dall’ordine all’amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato entro un termine determinato, quando emergano circostanze concrete — quali la modesta entità dell’inadempimento, l’avvenuta successiva regolarizzazione, l’assenza di un grave pregiudizio per l’interesse pubblico e condizioni personali documentate — idonee a giustificare una nuova ponderazione.
- La competenza territoriale per l’impugnazione di atti distinti deve essere valutata in relazione agli effetti propri di ciascun atto; la competenza del TAR per un provvedimento di revoca non si estende automaticamente a un successivo provvedimento con effetti territorialmente circoscritti a una diversa Regione.
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