Ordinanza n. 3153/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 321/2026, di reiezione del ricorso di primo grado relativo alla procedura di affidamento, nonché atti concernenti l'aggiudicazione a una società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. I motivi d'appello, qualificati dal Collegio come numerosi e articolati, riguardano in particolare la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento proposto dall'appellante e la legittimazione e l'interesse a coltivare l'impugnativa di primo grado contro la candidata risultata aggiudicataria. Il testo non espone analiticamente gli ulteriori motivi.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che i motivi d'appello dovessero essere esaminati più adeguatamente nella sede di merito e che, ai limitati fini della delibazione cautelare, non presentassero evidenti profili di fondatezza. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che l'appellante non aveva allegato un pregiudizio realmente irreparabile: la difficoltà prospettata quanto alla dimostrazione della legittimazione e dell'interesse nel giudizio di primo grado incideva su interessi meramente patrimoniali, considerati risarcibili. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza è stata esaminata in sede di appello cautelare, mediante valutazione sommaria dei motivi e del pregiudizio dedotto.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la presenza di motivi numerosi e articolati che richiedono un approfondito esame di merito non impone la sospensione della sentenza quando, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, tali motivi non presentino evidenti profili di fondatezza.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio dedotto consiste nella difficoltà di dimostrare in giudizio la legittimazione o l'interesse a ricorrere e tale pregiudizio incide su interessi meramente patrimoniali, suscettibili di ristoro economico.
- La sospensione cautelare della sentenza presuppone l'allegazione di un pregiudizio concreto e realmente irreparabile; la mera prospettazione di conseguenze patrimoniali o di difficoltà processuali non è sufficiente.
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