Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09535/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

Alcuni creditori avevano proposto reclamo contro il decreto del tribunale che aveva dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di due debitori ai sensi della legge n. 3 del 2012. Il tribunale aveva dichiarato il reclamo inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla pubblicazione del decreto sui siti internet del tribunale e della corte d'appello. I creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) nullità del decreto collegiale perché nel collegio che aveva deciso il reclamo aveva partecipato anche il giudice che aveva pronunciato il provvedimento reclamato, in violazione dell'art. 10, comma 6, e dell'art. 14-quinquies, comma 1, della legge n. 3 del 2012; 2) nullità del procedimento di reclamo per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, perché il tribunale non aveva concesso un termine per replicare all'eccezione di inammissibilità sollevata dai reclamati con note scritte; 3) violazione delle norme sulla decorrenza del termine per il reclamo, poiché il tribunale aveva negato ai creditori la qualità di parti del procedimento e aveva fatto decorrere il termine breve dalla sola pubblicazione del decreto, anziché dalla notificazione o comunicazione integrale del provvedimento, con conseguente erronea declaratoria di tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha affermato che i creditori, in quanto soggetti incisi dalla procedura di liquidazione del patrimonio e titolari di un interesse a opporsi all'apertura della procedura, sono legittimati a proporre reclamo. Ha inoltre ritenuto che, in mancanza di notificazione o comunicazione in copia integrale del decreto, non potesse farsi decorrere il termine breve di dieci giorni dalla sola pubblicazione sui siti internet. Il tribunale ha quindi errato nel dichiarare tardivo il reclamo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14-quinquies, comma 1, L. n. 3 del 2012

    rinvia alla disciplina del reclamo prevista dall'art. 10, comma 6, della stessa legge per la liquidazione del patrimonio

  • art. 10, comma 6, L. n. 3 del 2012

    Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento

    disciplinando il reclamo, esclude la partecipazione al collegio del giudice autore del provvedimento reclamato

  • art. 739, comma 2, c.p.c.

    il termine breve di dieci giorni per il reclamo decorre dalla notificazione o dalla comunicazione integrale del provvedimento, non dalla mera pubblicazione

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione o comunicazione integrale, resta applicabile il termine lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione del provvedimento

  • art. 737 c.p.c.

    il rinvio agli artt. 737 e ss. c.p.c. conferma la natura camerale del procedimento e la disciplina del reclamo

  • art. 14-ter, comma 2, L. n. 3 del 2012

    richiamato tra le disposizioni della procedura di sovraindebitamento, per il coordinamento della disciplina

  • art. 9, comma 2, L. n. 3 del 2012

    richiamato nel motivo di ricorso come norma di sistema della procedura di sovraindebitamento

  • art. 26, comma 3, l. fall.

    il tribunale lo aveva evocato in via analogica per far decorrere il termine dalla pubblicazione, ma la Cassazione ha escluso l'applicazione di tale criterio al caso di specie

  • art. 111, comma 7, Cost.

    consente il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto che rigetta il reclamo avverso l'apertura della liquidazione del patrimonio, in quanto provvedimento decisorio

  • art. 24 Cost.

    invocato nel secondo motivo come parametro costituzionale del contraddittorio nel reclamo

  • art. 111 Cost.

    invocato nel secondo motivo come parametro costituzionale del contraddittorio e della parità delle parti

  • art. 158 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo quale norma sulle nullità processuali in caso di partecipazione del giudice incompatibile

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, c.p.c.

    indicato quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sovraindebitamento, il creditore è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, poiché il provvedimento incide direttamente sulla possibilità di proseguire le azioni esecutive individuali.
  • Il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio, quando produce effetti decisori e incide in modo stabile sui diritti soggettivi dei creditori, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
  • Quando la disciplina del sovraindebitamento rinvia agli artt. 737 e ss. c.p.c., il termine breve per il reclamo decorre solo da notificazione del provvedimento o da comunicazione della cancelleria in copia integrale; la sola pubblicazione del decreto non è sufficiente a far decorrere il termine breve.
  • In difetto di notificazione o comunicazione integrale del provvedimento reclamato, non può essere dichiarata la tardività del reclamo per mancato rispetto del termine breve di dieci giorni; opera invece il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
  • Nel giudizio camerale di reclamo devono essere rispettati il contraddittorio e il diritto di difesa, ma, se il motivo decisivo riguarda l'erronea individuazione del termine di impugnazione, le altre censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.