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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05390/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 03/07/2025 che ha parzialmente riconosciuto la continuazione tra due gruppi di sentenze. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) mancato riconoscimento integrale della continuazione con motivazione apparente, non avendo il giudice valorizzato il presunto movente economico e l'unicità del disegno criminoso; 2) errata valutazione della distanza temporale tra i fatti e della rilevanza cronologica ai fini dell'identificazione dell'unico progetto criminoso; 3) vizio nella determinazione della pena complessiva per i reati satellite, per mancato scorporo delle sentenze che contenevano già continuazioni interne e per carenza motivazionale circa gli aumenti per continuazione e i criteri adottati (osservanza dei limiti di cui all'art. 81, terzo comma, proporzionalità e funzione rieducativa).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: il giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente motivato il diniego alla continuazione richiamando disomogeneità dei reati e distanza temporale, in linea con la giurisprudenza che richiede indicatori concreti per l'identità del disegno criminoso. Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla misura della pena perché il giudice non ha scorporato i reati riuniti in continuazione nelle sentenze di cognizione né ha motivato in modo completo la determinazione degli aumenti per continuazione. La sentenza rinvia per nuovo esame e determinazione della pena conformemente ai principi di scorporo dei reati unificati, individuazione del reato più grave e motivazione distinta degli aumenti, tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione la valutazione in sede esecutiva dell'istanza di riconoscimento della continuazione fra condanne; la Corte ha ritenuto che il giudice dovesse verificare gli indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso

  • art. 81 cod. pen.

    riferimenti all'art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.

    la continuazione ex art. 81 richiede l'identità del disegno criminoso (previa rappresentazione e unitaria deliberazione). Il terzo comma è richiamato in relazione ai limiti e alla proporzionalità degli aumenti; la Corte ha posto l'obbligo di scorporo dei reati unificati in continuazione e di motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    richiamo a plurime pronunce (es. Sez. U., n. 28659/2017 Gargiulo; Sez. 1, n. 15955/2016 Eloumari; Sez. U. n. 47127/2021 Pizzone; precedenti su scorporo: Sez. 1, n. 544/1994 Talarico e seguenti)

    la Corte consolida i criteri per riconoscere la continuazione (omogeneità dei reati, contiguità spaziotemporale, analogia del modus operandi, sistema di indici non necessariamente tutti concomitanti) e impone l'obbligo di scorporo e motivazione distinta degli aumenti quando si unificano sentenze che già contengono continuazioni interne

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183/2013

    richiamata per la determinazione del giudice di rinvio

    indica regole procedurali per l'individuazione del giudice competente al rinvio; la Corte di Cassazione dispone che il giudice di rinvio si conformi ai principi enunciati nella decisione

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede la prova di un disegno criminoso unitario: non è sufficiente la mera propensione del reo alla devianza o il movente generico, ma occorrono indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spaziotemporale, analogia del modus operandi, sistematicità, partecipazione costante di soggetti) valutabili caso per caso
  • La mera distanza temporale e la disomogeneità dei reati possono legittimamente escludere la continuazione se il ricorso non allega elementi specifici che dimostrino l'unicità del progetto criminoso
  • In sede di quantificazione della pena per reati posti in continuazione, quando le sentenze di cognizione contengono già continuazioni interne, il giudice deve prima scorporare i singoli reati riuniti in continuazione interna, identificare il reato più grave e poi calcolare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; non è legittimo assumere come base di calcolo la pena complessiva già comprensiva di aumenti
  • La determinazione della pena complessiva richiede motivazione effettiva e specifica sugli aumenti per continuazione: la richiamata personalità del reo e i precedenti non possono sostituire la necessaria spiegazione del criterio di calcolo e della proporzionalità degli aumenti
  • Se la motivazione sulla misura della pena è carente o manca lo scorporo prescritto, la decisione va annullata in parte e rinviata al giudice competente, che dovrà conformarsi ai principi di diritto indicati dalla Corte

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