Cassazione Penale, Sentenza n. 05390/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 03/07/2025 che ha parzialmente riconosciuto la continuazione tra due gruppi di sentenze. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) mancato riconoscimento integrale della continuazione con motivazione apparente, non avendo il giudice valorizzato il presunto movente economico e l'unicità del disegno criminoso; 2) errata valutazione della distanza temporale tra i fatti e della rilevanza cronologica ai fini dell'identificazione dell'unico progetto criminoso; 3) vizio nella determinazione della pena complessiva per i reati satellite, per mancato scorporo delle sentenze che contenevano già continuazioni interne e per carenza motivazionale circa gli aumenti per continuazione e i criteri adottati (osservanza dei limiti di cui all'art. 81, terzo comma, proporzionalità e funzione rieducativa).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: il giudice dell'esecuzione aveva adeguatamente motivato il diniego alla continuazione richiamando disomogeneità dei reati e distanza temporale, in linea con la giurisprudenza che richiede indicatori concreti per l'identità del disegno criminoso. Ha invece accolto il terzo motivo: ha annullato l'ordinanza nella parte relativa alla misura della pena perché il giudice non ha scorporato i reati riuniti in continuazione nelle sentenze di cognizione né ha motivato in modo completo la determinazione degli aumenti per continuazione. La sentenza rinvia per nuovo esame e determinazione della pena conformemente ai principi di scorporo dei reati unificati, individuazione del reato più grave e motivazione distinta degli aumenti, tenendo conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.
attribuisce al giudice dell'esecuzione la valutazione in sede esecutiva dell'istanza di riconoscimento della continuazione fra condanne; la Corte ha ritenuto che il giudice dovesse verificare gli indicatori concreti dell'unicità del disegno criminoso
riferimenti all'art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.
la continuazione ex art. 81 richiede l'identità del disegno criminoso (previa rappresentazione e unitaria deliberazione). Il terzo comma è richiamato in relazione ai limiti e alla proporzionalità degli aumenti; la Corte ha posto l'obbligo di scorporo dei reati unificati in continuazione e di motivazione distinta degli aumenti per ciascun reato satellite
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
richiamo a plurime pronunce (es. Sez. U., n. 28659/2017 Gargiulo; Sez. 1, n. 15955/2016 Eloumari; Sez. U. n. 47127/2021 Pizzone; precedenti su scorporo: Sez. 1, n. 544/1994 Talarico e seguenti)
la Corte consolida i criteri per riconoscere la continuazione (omogeneità dei reati, contiguità spaziotemporale, analogia del modus operandi, sistema di indici non necessariamente tutti concomitanti) e impone l'obbligo di scorporo e motivazione distinta degli aumenti quando si unificano sentenze che già contengono continuazioni interne
Corte Costituzionale, sent. n. 183/2013
richiamata per la determinazione del giudice di rinvio
indica regole procedurali per l'individuazione del giudice competente al rinvio; la Corte di Cassazione dispone che il giudice di rinvio si conformi ai principi enunciati nella decisione
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede la prova di un disegno criminoso unitario: non è sufficiente la mera propensione del reo alla devianza o il movente generico, ma occorrono indicatori concreti (omogeneità delle violazioni, contiguità spaziotemporale, analogia del modus operandi, sistematicità, partecipazione costante di soggetti) valutabili caso per caso
- La mera distanza temporale e la disomogeneità dei reati possono legittimamente escludere la continuazione se il ricorso non allega elementi specifici che dimostrino l'unicità del progetto criminoso
- In sede di quantificazione della pena per reati posti in continuazione, quando le sentenze di cognizione contengono già continuazioni interne, il giudice deve prima scorporare i singoli reati riuniti in continuazione interna, identificare il reato più grave e poi calcolare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; non è legittimo assumere come base di calcolo la pena complessiva già comprensiva di aumenti
- La determinazione della pena complessiva richiede motivazione effettiva e specifica sugli aumenti per continuazione: la richiamata personalità del reo e i precedenti non possono sostituire la necessaria spiegazione del criterio di calcolo e della proporzionalità degli aumenti
- Se la motivazione sulla misura della pena è carente o manca lo scorporo prescritto, la decisione va annullata in parte e rinviata al giudice competente, che dovrà conformarsi ai principi di diritto indicati dalla Corte
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