Cassazione Penale, Ordinanza n. 32116/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con quattro motivi ha dedotto: 1) vizio di motivazione, assumendo la contraddittorietà della sentenza quanto all'affermazione della responsabilità; 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta; 4) eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi non consentiti o generici perché reiterativi rispetto alle censure già esaminate in appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo era meramente reiterativo e non si confrontava con la motivazione di merito, fondata sulla complessiva condotta, sugli artifici e raggiri, sulla riferibilità della condotta all'imputato e sull'accredito della somma su carta prepagata a lui intestata, mai restituita. Anche il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo, poiché la Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando gravità della condotta, importo significativo del danno, e recidiva contestata e ritenuta. Il terzo motivo è stato giudicato non consentito, perché la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non è rilevabile in presenza di ricorso inammissibile; inoltre è stato ritenuto generico per la presenza della recidiva. Il quarto motivo è stato reputato reiterativo e inammissibile, trattandosi di censura sulla quantificazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito quando sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il titolo del reato contestato; la Corte non rivaluta il merito della responsabilità perché il motivo è reiterativo e non si confronta con la motivazione di appello che valorizza artifici, raggiri e profitto conseguito.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito valorizza gravità della condotta, entità del danno e recidiva, elementi incompatibili con i presupposti della causa di non punibilità.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i criteri legali e non in modo arbitrario.
La determinazione della pena deve essere ancorata ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; in cassazione non è consentita una nuova valutazione di congruità se la decisione è sorretta da motivazione non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a reiterare le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è correttamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi incompatibili con la minima offensività, quali gravità della condotta, rilevanza del danno e recidiva.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza di appello non può essere rilevata se il ricorso per cassazione è inammissibile, poiché manca un valido rapporto processuale di legittimità.
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile se mira solo a una rivalutazione del merito; la determinazione del trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo per mancanza, mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione.
- La motivazione della sentenza può essere ritenuta sufficiente anche quando non risponda analiticamente a ogni singola deduzione difensiva, se il rigetto risulta dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →