Cassazione Penale, Sentenza n. 27397/2022 del 14/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 13/01/2021 che, in riforma della decisione del Giudice di pace, aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di lesioni personali a carico di Nicola Lacerenza per intervenuta prescrizione e aveva confermato le statuizioni civili. Il ricorrente ha proposto cinque motivi che denunciano nullità e violazioni processuali: (1) omessa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado nonostante il Tribunale avesse ritenuto erronea la dichiarazione di irricevibilità della lista testi; (2) mancata escussione di un teste ammesso in appello e revoca dell'escussione senza motivazione, con conseguente violazione del diritto di difesa e art. 111 Cost.; (3) errata valutazione delle deposizioni della persona offesa e di altro dichiarante tratto a giudizio con applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; (4) ignorati motivi di appello e violazione dell'obbligo di motivazione; (5) insufficiente motivazione circa la prevalenza delle dichiarazioni accusatorie su quelle difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione ha ritenuto: rispetto al primo motivo, che non ricorreva alcuna nullità tassativa ai sensi dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., e che l'appello ha correttamente disposto la rinnovazione del dibattimento; rispetto al secondo motivo, che la revoca dell'escussione del teste, se priva di motivazione, dà luogo a una nullità da eccepire immediatamente e che nel caso il difensore non ha sollevato l'eccezione in udienza (decadenza), oltre al fatto che non è ammissibile sollevare profili costituzionali in cassazione come motivo di ricorso; rispetto al terzo motivo, che il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 192, comma 3, e valutato le dichiarazioni alla luce delle altre prove; rispetto ai rimanenti motivi, che le doglianze concernenti la motivazione e la valutazione delle prove costituiscono censure di merito non sindacabili in cassazione nei limiti previsti per le sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace (art. 606 cod. proc. pen.) e che la motivazione del Tribunale non è apparente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000; non è stata disposta condanna alle spese in favore della parte civile per mancata partecipazione effettiva al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
L'elencazione delle nullità che impongono la trasmissione degli atti al primo giudice è tassativa; nel caso non sussisteva alcuna nullità di quel tipo che obbligasse il rinvio.
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
L'eccezione di revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi deve essere tempestivamente sollevata; in mancanza si determina decadenza dalla relativa impugnazione.
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È rimessa alla Corte di cassazione una limitata sindacabilità della motivazione delle sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace; molte contestazioni di merito sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in cassazione.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese da persone coinvolte in procedimenti connessi o accusate possono essere valutate con cautela; nel caso il Tribunale ha applicato correttamente la norma e motivato la fiducia data alla persona offesa alla luce di altri elementi probatori.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di esporre le ragioni della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse apparente o del tutto mancante.
art. 111 Cost.
Il richiamo al diritto di difesa e al contraddittorio non è in sé un motivo di ricorso per cassazione se prospetta una violazione costituzionale diretta: tali censure sono di regola devolibili alla Corte costituzionale e non sono mezzi autonomi di impugnazione in cassazione.
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Principio del diritto della parte di difendersi provando; la revoca non motivata delle prove può integrare una nullità, ma l'eccezione va tempestivamente dedotta.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Limiti dei motivi di ricorso per cassazione (soprattutto per le sentenze di appello rese su competenza del giudice di pace); il ricorso qui ha proposto censure non ammissibili quali vizi puramente di valutazione del merito.
Potere della Corte di condannare l'autore del ricorso inammissibile al pagamento delle spese e di determinare la somma da versare alla Cassa delle ammende; qui applicato con condanna di euro 3.000.
Norma che disciplina la possibilità per il Procuratore generale e per la parte civile di presentare conclusioni scritte in Cassazione; qui il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la parte civile si è limitata ad aderire.
Massime di principio
- Se in primo grado una prova ritualmente richiesta viene ingiustificatamente negata, il giudice di appello può disporre la rinnovazione del dibattimento; non sempre la via è la declaratoria di nullità e rinvio al primo giudice.
- La revoca dell'ammissione della prova senza motivazione (specialmente sulla superfluità) può integrare una nullità, ma tale nullità deve essere eccepita immediatamente in udienza o si perde il relativo vizio per decadenza.
- In cassazione non sono ammissibili censure costitu- zionali in via diretta né contestazioni puramente di merito sulla valutazione della prova quando il ricorso riguarda sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace; il sindacato è limitato agli istituti previsti dall'art. 606 c.p.p.
- Le dichiarazioni rese da persone indagate o imputate in procedimenti connessi devono essere valutate con cautela ai sensi dell'art. 192, comma 3, ma il giudice può comunque ritenerle attendibili se supportate da riscontri probatori concreti (referti, fotografie, altre deposizioni).
- Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile espone il ricorrente a sanzioni economiche (spese processuali e pagamento alla Cassa delle ammende); la parte civile ottiene le spese in cassazione solo se ha fornito un contributo effettivo e non meramente formale alla decisione.
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