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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35817/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 13 ottobre 2025 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. Con il primo e il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione, definita apparente e frutto di travisamento probatorio, contestando l’affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le prime doglianze reiteravano quelle già respinte in appello e chiedevano una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; la censura sulla particolare tenuità non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulla consumazione prolungata del reato, interrotta solo dall’intervento casuale delle forze dell’ordine, e su una precedente condanna dell’imputato per furto con strappo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili perché mirano a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, estranea al sindacato di legittimità, e ripropongono censure d’appello senza confrontarsi con le relative risposte. Anche il secondo motivo è inammissibile: la Corte d’appello aveva motivato in modo sufficiente e non manifestamente illogico l’assenza dei presupposti dell’art. 131-bis c.p., richiedendo la norma sia la particolare tenuità dell’offesa sia la non abitualità del comportamento. Alla declaratoria d’inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    che, pertanto, siffatta motivazione deveconsiderarsi corretta posto che l'art. 131-bis cod. pen. richiede, quale condizione per l'esclusione della punibilità, sia la particolare tenuità dell'offesa, sia la non abitualità del comportamento e solo la compresenza di siffatti presupposti consente la valutazione del fatto come di particolare tenuità

    L’esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede congiuntamente la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza anche di uno solo dei due presupposti impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti alternativa a quella adottata dai giudici di merito; il sindacato riguarda la coerenza logica e la tenuta giuridica dell’apparato argomentativo nei limiti consentiti.
  • La riproposizione di doglianze già dedotte in appello può condurre all’inammissibilità quando il ricorrente non si confronti realmente con la motivazione con cui la corte territoriale le ha disattese.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la compresenza della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento. Una motivazione di merito che escluda tali presupposti sulla base delle caratteristiche concrete della condotta e dei precedenti pertinenti non è censurabile in cassazione se non ne venga dimostrata l’inadeguatezza nei limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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