Cassazione Civile, Ordinanza n. 24427/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma 198, della L. n. 197/2022, ossia il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, e ha pertanto dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva rigettato il suo appello e confermato l'accoglimento, da parte della CTP di Ravenna, del ricorso della società avverso una cartella di pagamento relativa a IVA 2016 emessa a seguito di controllo automatizzato. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha depositato memoria dichiarando di avere presentato domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 1, commi 184 e seguenti, della L. n. 197/2022, e di avere versato l'importo dovuto, con allegazione della relativa documentazione.
Norme richiamate
art. 1, commi 184 e seguenti, L. n. 197/2022
La norma è richiamata quale base della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti invocata dalla parte contribuente.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
La Corte applica la disposizione nel senso che, ove sia depositata copia della domanda di definizione e della prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione relativo a lite fiscale pendente, la presentazione di valida domanda di definizione agevolata e il deposito della prova del pagamento previsto dalla legge comportano l'estinzione del processo.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata delle liti fiscali pendenti è sufficiente il deposito della domanda di definizione e della documentazione attestante il versamento degli importi dovuti o della prima rata, quando previsto dalla disciplina applicabile.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto disposto dalla normativa speciale richiamata dalla Corte.
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