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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7841/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato con due censure principali: I) vizio di motivazione sul capo B) (false dichiarazioni sulla propria identità), per avere la Corte territoriale omesso di confutare le critiche della difesa circa l'assenza di prova che le generalità fornite fossero difformi dal vero; II) vizio di motivazione sul capo A) (tentato furto aggravato), per non avere adeguatamente motivato la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 cod. pen., nonostante il valore minimo del bene sottratto (euro 13,29).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In relazione al capo B) ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che si è basata sul verbale di identificazione e sulle risultanze dattiloscopiche che dimostravano la falsità delle generalità dichiarate; in relazione al capo A) ha ritenuto non illogica la motivazione secondo cui la minima entità del danno era già stata considerata nella quantificazione complessiva della pena e ai fini dell'aumento previsto dall'art. 81 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Si tratta dell'attenuante relativa al valore limitato del danno; la Corte ha ritenuto che, pur essendo il valore minimo, tale elemento era già stato preso in considerazione nella determinazione complessiva della pena e quindi non giustificava ulteriori attenuazioni.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla quantificazione della pena e all'eventuale aumento: la Corte ha motivato che la minima entità del danno era stata valutata nell'ambito di una ponderata determinazione della pena (compreso l'aumento ai sensi dell'art. 81), decisione insindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente le prove: se il giudice di merito indica fonti documentali (verbale di identificazione, esami dattiloscopici) che supportano la ricostruzione, la verifica spetta ai giudici di merito e in Cassazione non è ammessa la riconsiderazione delle stesse salvo vizio formale o travisamento della prova.
  • Per la contestazione della falsità delle generalità, occorrono elementi concreti che contraddicano la prova documentale o dattiloscopica: mere affermazioni difensive non bastano in Cassazione.
  • La rilevanza del valore economico del bene sottratto (attenuante di cui all'art. 62 n. 4) può essere considerata dal giudice nella determinazione complessiva della pena; la semplice menzione del valore minimo non obbliga la Corte a concedere un'ulteriore attenuante se tale elemento è già stato ponderato nella decisione.
  • Le critiche alla motivazione relative alla determinazione della pena devono dimostrare illogicità, contraddittorietà o insufficienza: argomentazioni meramente valutative del merito non sono idonee a fondare la cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso, è usuale la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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