Cassazione Penale, Ordinanza n. 10758/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma. Dalla motivazione emerge che in appello era stata affermata la responsabilità per ricettazione, mentre per il delitto presupposto di truffa era già intervenuta declaratoria di prescrizione. Il primo motivo denunciava l'erronea applicazione degli artt. 129 e 530 c.p.p. e lamentava, in sostanza, l'illogicità della motivazione, proponendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. Il secondo motivo deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 361 c.p.p., ma la Corte lo ha ritenuto una mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era immune da vizi logici ed aveva correttamente argomentato in ordine alla responsabilità e alla sussistenza del reato di ricettazione, nonostante la prescrizione del reato di truffa. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile perché privo di specificità, trattandosi della pedissequa riproposizione di censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione di merito; la Corte ne esclude l'erronea applicazione, osservando che la censura tende in realtà a una rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa erroneità della decisione; la Corte ritiene che la doglianza non sia ammissibile in cassazione perché volta a contestare la valutazione delle prove.
Indicato dal ricorrente a fondamento del secondo motivo; la Corte ritiene il motivo non deducibile poiché meramente ripetitivo di censure già formulate in appello e prive di specificità.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Utilizzata per ribadire il principio per cui la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né raffrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi esterni per censurarne la tenuta logica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio, a una diversa ricostruzione dei fatti o a un differente apprezzamento dell'attendibilità delle fonti di prova.
- La critica alla motivazione della sentenza impugnata è ammissibile solo se investe reali vizi logici o giuridici della decisione, non se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del compendio probatorio.
- I motivi di ricorso che ripropongono pedissequamente doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La declaratoria di prescrizione del reato presupposto non esclude, di per sé, la verifica della responsabilità per il diverso reato contestato, se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sulla sua sussistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10640/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10641/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10643/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10650/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_penale · 20 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 10651/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →