Cassazione Penale, Ordinanza n. 14974/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata in appello per evasione ex art. 385 c.p. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, centrato sull'omessa esclusione della recidiva. La doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte d'appello aveva motivato in modo logico ed esauriente sul punto; inoltre il corrispondente motivo di appello era stato considerato privo di specificità, sicché non emergevano vizi censurabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
È la fattispecie di evasione oggetto della sentenza impugnata, per la quale era stata pronunciata condanna in appello.
recidiva
La censura del ricorrente riguardava la mancata esclusione della recidiva; la Corte ha ritenuto immune da censure la motivazione della sentenza d'appello sul punto.
Cassa delle ammende
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è manifestamente infondato il motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione della recidiva senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione di appello.
- Il motivo di appello privo di specificità non può fondare una censura di cassazione idonea a scalfire una motivazione di secondo grado logica ed esaustiva.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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