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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33002/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario del credito)

La controversia

Una società cessionaria del credito di due passeggeri ha agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 a seguito della cancellazione di un volo internazionale in partenza da Milano Malpensa e diretto a Mosca. La domanda originaria dei passeggeri, poi ceduta, riguardava un importo forfettario di 800 euro. La compagnia aerea ha proposto regolamento di giurisdizione sostenendo che non vi fosse giurisdizione italiana: i passeggeri erano cittadini extra-UE, il rapporto fatto valere era quello di cessione del credito e non il contratto di trasporto, la cessione era stata conclusa all'estero, e non potevano applicarsi né il criterio del luogo di partenza del volo né le regole del trasporto internazionale. La cessionaria ha resistito sostenendo che la cessione non muta i criteri di giurisdizione e che, trattandosi di azione fondata sul contratto di trasporto, la giurisdizione si radica nel luogo di esecuzione del servizio, cioè Milano. La compagnia ha anche eccepito l'inammissibilità del controricorso e la cessionaria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione di tutti i fori possibili.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del controricorso e quella di inammissibilità del ricorso, poi ha ritenuto che, ai fini della giurisdizione, occorre avere riguardo al rapporto di trasporto aereo da cui origina il credito ceduto e non al solo contratto di cessione. Ha affermato che l'azione per la compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004 è soggetta al Reg. UE n. 1215/2012 e, in assenza di domicilio del convenuto in uno Stato membro, i criteri di giurisdizione vanno individuati tramite il rinvio della L. n. 218/1995 all'art. 7 del regolamento. Poiché il servizio di trasporto è iniziato a Milano Malpensa, la giurisdizione italiana è stata dichiarata sussistente. Le spese del giudizio sono state rimesse al giudice di pace di Roma.

Norme richiamate

  • art. 5 Reg. CE n. 261/2004

    insieme all'art. 7 individua il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo

  • art. 7 Reg. CE n. 261/2004

    prevede la compensazione pecuniaria forfettaria per i passeggeri in caso di cancellazione, negato imbarco o ritardo oltre tre ore

  • art. 7, punto 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012

    nei contratti di prestazione di servizi la giurisdizione si radica nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati

  • art. 6 Reg. UE n. 1215/2012

    quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalla legge dello Stato membro del giudice adito

  • art. 3, comma 2, L. n. 218/1995

    i criteri di giurisdizione italiani si determinano anche mediante il rinvio alle regole convenzionali/europee sostituite dal Regolamento Bruxelles I bis

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato per il rappresentante del convenuto ai fini del radicamento della giurisdizione secondo la L. n. 218/1995

  • art. 33 Convenzione di Montreal

    non applicabile alla domanda di compensazione forfettaria, poiché la sua sfera riguarda azioni risarcitorie

  • art. 28 Convenzione di Varsavia

    richiamato solo per escludere la sua applicabilità al caso concreto

  • art. 68 Reg. CE n. 44/2001

    indica la sostituzione della Convenzione di Bruxelles con il regolamento UE in materia di giurisdizione

  • art. 68 Reg. UE n. 1215/2012

    stabilisce la sostituzione del precedente regolamento e la trasposizione dei riferimenti convenzionali

  • L. n. 12/2004

    legge di ratifica della Convenzione di Montreal

  • L. n. 804/1971

    legge di esecuzione della Convenzione di Bruxelles

  • Cass. S.U. n. 7736/2020

    la clausola di proroga della giurisdizione nel contratto originario si estende al cessionario del credito

  • Cass. S.U. n. 10862/2011

    precedente richiamato a sostegno dell'irrilevanza della cessione del credito sui criteri di giurisdizione

  • Cass. S.U. n. 29179/2020

    il criterio di giurisdizione dell'art. 7 Reg. UE n. 1215/2012 vale anche quando l'azione è proposta da un cessionario del credito

  • Corte di giustizia UE, causa C-498/16, sentenza 25 gennaio 2018

    la cessione del credito non incide di per sé sui criteri determinativi della giurisdizione

  • Corte di giustizia UE, causa C-204/08, sentenza 9 luglio 2009

    per i diritti previsti dal Reg. 261/2004 si applica il criterio del luogo di esecuzione del servizio di trasporto

  • Corte di giustizia UE, causa C-213/18, sentenza 7 novembre 2019

    conferma l'applicabilità del Reg. UE n. 1215/2012 alle azioni per compensazione ex Reg. 261/2004

  • Cass. S.U. n. 18299/2021

    precedente seguito per affermare l'applicazione dei criteri di giurisdizione europei tramite la L. n. 218/1995

  • Cass. n. 32362/2018

    richiamata a sostegno del rinvio dell'art. 3 L. n. 218/1995 ai criteri eurounitari

  • Cass. S.U. n. 12865/2020

    il regolamento di giurisdizione non richiede l'articolazione in specifici motivi come un mezzo di impugnazione

  • Corte di giustizia UE, causa C-186/19, sentenza 3 settembre 2020

    i regolamenti successivi hanno sostituito la Convenzione di Bruxelles e l'interpretazione delle norme equivalenti resta rilevante

Massime di principio

  • Nelle azioni per la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 la giurisdizione si determina avendo riguardo al rapporto di trasporto aereo da cui il credito origina, non al solo negozio di cessione del credito.
  • La cessione del credito, di per sé, non modifica i criteri di giurisdizione applicabili alla controversia originaria, quando la domanda del cessionario si fonda sul medesimo rapporto sostanziale.
  • Per le obbligazioni nascenti da un contratto di trasporto aereo, il criterio speciale di giurisdizione è quello del luogo di esecuzione del servizio, cioè il luogo in cui il volo è stato o avrebbe dovuto essere prestato.
  • In presenza di convenuto non domiciliato in uno Stato membro, i criteri di giurisdizione applicabili nelle controversie civili e commerciali vanno ricercati nel sistema di diritto internazionale privato dello Stato del giudice adito, che può rinviare alle regole europee sostitutive della Convenzione di Bruxelles.
  • La domanda di compensazione forfettaria per cancellazione del volo non rientra nell'ambito della Convenzione di Montreal, riservata alle azioni di carattere risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioniTrasporto
RamiInternazionale privatoProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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