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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12160/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione: (1) nullità del decreto di citazione diretta per errore di data nell'imputazione (la contestazione indicava una data errata rispetto al tempus commissi delicti), con pregiudizio per la difesa; (2) contraddittorietà della motivazione circa il tempo in cui il computer sarebbe stato a disposizione nel negozio dell'imputato; (3) omissione di motivazione circa il fatto che il furto alla base di Sigonella sarebbe stato denunciato solo sei mesi dopo, elemento rilevante ai fini della consapevolezza della provenienza illecita; (4) erronea applicazione del termine di prescrizione da parte della Corte d'appello, che avrebbe adottato il criterio del comma primo dell'art. 648 c.p. pur avendo riqualificato il fatto nella fattispecie attenuata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'errore materiale della data nell'imputazione fosse ininfluente perché dagli atti (descrizione dettagliata dell'oggetto con numero seriale e la querela/denuncia di furto) risultava chiaro il tempo e l'oggetto dell'addebito, per cui il ricorrente ha potuto difendersi senza concreto pregiudizio. Sulla consapevolezza della provenienza illecita, i giudici hanno confermato che la mancanza di documentazione di acquisto, il prezzo anomalo, l'assenza di scontrino e le dichiarazioni rese in istruttoria consentivano di inferire il dolo (anche in forma eventuale). La Cassazione ha altresì precisato che l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648 c.p. (ora quarto comma a seguito del D.Lgs. 08/11/2021 n.195) costituisce una circostanza attenuante speciale e non una fattispecie autonoma, con la conseguenza che, ai fini della prescrizione, deve farsi riferimento alla pena prevista dal primo comma dell'art. 648 c.p. Il ricorrente è stato quindi confermato responsabile di ricettazione; il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    comma primo; comma ora quarto (prima indicato come comma secondo in alcuni atti, modifica introdotta dal D.Lgs. 08/11/2021 n.195)

    La formulazione attenuata (ora quarto comma) è una circostanza attenuante speciale e non una autonoma fattispecie incriminatrice; per il calcolo della prescrizione si prende a riferimento la pena prevista dal primo comma

  • D.Lgs. 08/11/2021 n.195

    Ha ridistribuito la numerazione dei commi dell'art. 648 c.p.; la Cassazione ne rileva l'effetto sulla corretta lettura della qualificazione del reato e sull'individuazione del comma di riferimento

  • art. 712 cod. pen.

    La distinzione normativa e interpretativa tra ricettazione (delitto, anche a titolo di dolo eventuale) e la contravvenzione di incauto acquisto: quest'ultima richiede oggettivi elementi che avrebbero dovuto mettere in allarme l'acquirente

Massime di principio

  • Un errore materiale nella data indicata nel capo di imputazione non comporta automaticamente la nullità o il mutamento del fatto se dagli atti processuali emerge con sufficiente chiarezza l'oggetto e il periodo temporale del reato e il difensore non può dimostrare un concreto pregiudizio nella capacità di difesa
  • La prova del dolo nella ricettazione può essere costruita anche attraverso elementi indiziari (prezzo sproporzionato, assenza di documenti di acquisto, mancata emissione di scontrino, contatti anomali), dall'insieme dei quali il giudice può inferire la consapevolezza o il dolo eventuale
  • Il ritardo nella denuncia del furto non cancella automaticamente la responsabilità di chi riceve e rivende un bene provento di reato: va valutato se l'imputato poteva o doveva rendersi conto della probabile illiceità della provenienza sulla base delle circostanze concrete
  • Nella distinzione tra ricettazione e incauto acquisto occorre valutare se le condizioni dell'acquisto fossero oggettivamente idonee a destare il sospetto: la ricettazione richiede che l'agente abbia accettato consapevolmente il rischio della provenienza illecita (dolo eventuale), mentre l'incauto acquisto si configura quando l'agente non abbia colto elementi oggettivi che avrebbero dovuto allarmarlo
  • Per la prescrizione, se il fatto è rientrato in una ipotesi attenuata prevista dallo stesso articolo incriminatore, va verificato se tale attenuante costituisce una circostanza speciale: se lo è, la durata della prescrizione si calcola sulla base della pena prevista dal primo comma e non su una presunta autonoma fattispecie attenuata
  • Nel censurare vizi formali-processuali (es. errata indicazione di date o altre inesattezze dell'imputazione) il difensore deve documentare il concreto pregiudizio subito dall'imputato; altrimenti il vizio è spesso considerato ininfluente se il fascicolo e gli atti hanno consentito la piena conoscenza dei fatti

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