Cassazione Penale, Sentenza n. 15773/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due censure principali: (1) vizio di volontà nella richiesta di applicazione della pena (patteggiamento), per possibile mancata comprensione/consenso dell'imputato dovuto alla barriera linguistica e alla necessità di un interprete; (2) illegittimità della misura di confisca disposta dal Tribunale, in assenza di un accordo fra le parti e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo ritenendolo meramente congetturale: il verbale mostrava che l'imputato, con l'assistenza dell'interprete, aveva risposto alle domande di rito e la procura speciale era stata rilasciata dopo tali risposte; la richiesta di patteggiamento era stata formulata dopo una sospensione per consentire il confronto difensore-assistito. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della confisca (seggio e lame) è del tutto inesistente. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di confisca e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito dei motivi proponibili nel ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta; il ricorso era comunque ammesso nei limiti di tale disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è impugnabile in cassazione nei soli limiti indicati dalla norma quando la misura sia frutto dell'accordo tra le parti.
Indica i limiti e le modalità di impugnazione per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che, in assenza di accordo sulla misura di confisca, l'impugnazione per vizio di motivazione sia ammissibile secondo la disciplina generale dell'art. 606.
Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin), dep. 2020, Rv. 279348 - 01
Giurisprudenza richiamata che chiarisce: se la misura di sicurezza è concordata tra le parti, la cassazione è ammessa solo nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis; inoltre solo l'illegalità della misura concordata comporta l'annullamento senza rinvio perché invalida l'intero accordo.
Massime di principio
- La semplice ipotesi o sospetto di mancato consenso dell'imputato al patteggiamento non è sufficiente: il ricorrente deve indicare e provare un vizio effettivo della volontà.
- La presenza di un interprete e la documentazione processuale che attesta risposte dell'imputato alle domande di rito rafforzano la presunzione di conoscenza e volontà; atti processuali che mostrano consulenza tra difensore e assistito (es. sospensione dell'udienza per consulto) sono rilevanti per escludere il vizio di volontà.
- Le misure patrimoniali accessorie (es. confisca) disposte senza essere oggetto di accordo tra le parti richiedono una motivazione specifica: l'assenza di motivazione legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
- Quando una misura di sicurezza è stata concordata tra le parti, la cassazione ha limiti di sindacato (art. 448, comma 2-bis); tuttavia, se la misura concordata è illegittima, può determinarsi l'annullamento senza rinvio perché viene colpito l'intero accordo.
- In situazioni analoghe è utile per il difensore documentare chiaramente il consenso dell'imputato (verbali, intervento dell'interprete, procuraspeciale antecedente all'accordo) e, se si contestano misure accessorie non concordate, concentrare il gravame sulla carenza o inconsistenza della motivazione.
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