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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15773/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure principali: (1) vizio di volontà nella richiesta di applicazione della pena (patteggiamento), per possibile mancata comprensione/consenso dell'imputato dovuto alla barriera linguistica e alla necessità di un interprete; (2) illegittimità della misura di confisca disposta dal Tribunale, in assenza di un accordo fra le parti e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo ritenendolo meramente congetturale: il verbale mostrava che l'imputato, con l'assistenza dell'interprete, aveva risposto alle domande di rito e la procura speciale era stata rilasciata dopo tali risposte; la richiesta di patteggiamento era stata formulata dopo una sospensione per consentire il confronto difensore-assistito. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la motivazione della confisca (seggio e lame) è del tutto inesistente. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla disposizione di confisca e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio su quel punto; per il resto il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi proponibili nel ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta; il ricorso era comunque ammesso nei limiti di tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è impugnabile in cassazione nei soli limiti indicati dalla norma quando la misura sia frutto dell'accordo tra le parti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indica i limiti e le modalità di impugnazione per vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che, in assenza di accordo sulla misura di confisca, l'impugnazione per vizio di motivazione sia ammissibile secondo la disciplina generale dell'art. 606.

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (Savin), dep. 2020, Rv. 279348 - 01

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce: se la misura di sicurezza è concordata tra le parti, la cassazione è ammessa solo nei limiti dell'art. 448 comma 2-bis; inoltre solo l'illegalità della misura concordata comporta l'annullamento senza rinvio perché invalida l'intero accordo.

Massime di principio

  • La semplice ipotesi o sospetto di mancato consenso dell'imputato al patteggiamento non è sufficiente: il ricorrente deve indicare e provare un vizio effettivo della volontà.
  • La presenza di un interprete e la documentazione processuale che attesta risposte dell'imputato alle domande di rito rafforzano la presunzione di conoscenza e volontà; atti processuali che mostrano consulenza tra difensore e assistito (es. sospensione dell'udienza per consulto) sono rilevanti per escludere il vizio di volontà.
  • Le misure patrimoniali accessorie (es. confisca) disposte senza essere oggetto di accordo tra le parti richiedono una motivazione specifica: l'assenza di motivazione legittima l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • Quando una misura di sicurezza è stata concordata tra le parti, la cassazione ha limiti di sindacato (art. 448, comma 2-bis); tuttavia, se la misura concordata è illegittima, può determinarsi l'annullamento senza rinvio perché viene colpito l'intero accordo.
  • In situazioni analoghe è utile per il difensore documentare chiaramente il consenso dell'imputato (verbali, intervento dell'interprete, procuraspeciale antecedente all'accordo) e, se si contestano misure accessorie non concordate, concentrare il gravame sulla carenza o inconsistenza della motivazione.

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