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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10140/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo, osservando che la disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 non è applicabile quando la prescrizione sia già maturata prima della sentenza di primo grado. Resta quindi ferma la declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale per prescrizione del reato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato, il Tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione al reato contestato. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. L’unico motivo, per come emerge dal testo, riguardava la applicabilità della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103 del 2017; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata perché, secondo la Corte, la prescrizione era già maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado, sicché la sospensione non poteva operare nel caso concreto.

Norme richiamate

  • artt. 477-482 c.p.

    Norme incriminatrici poste a base del reato contestato all'imputato, indicato nel testo solo per numero di articoli.

  • legge n. 103 del 2017

    La sospensione del corso della prescrizione prevista da questa legge non opera se la prescrizione è già maturata prima della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 non può essere applicata retroattivamente in modo da incidere su una prescrizione già maturata prima della decisione di primo grado.
  • Quando il termine di prescrizione è già decorso prima della pronuncia del giudice di primo grado, una censura che pretenda di evitare l’estinzione del reato invocando la sospensione del termine è manifestamente infondata.
  • La declaratoria di non doversi procedere per prescrizione non è censurabile in cassazione se il ricorso si fonda su una disciplina temporale della prescrizione incompatibile con il momento in cui l’estinzione del reato si è già verificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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