Cassazione Penale, Sentenza n. 23185/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il rigetto, operato dal giudice dell'esecuzione, della loro istanza di estendere alla pena complessiva rideterminata (a seguito del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva) la pena sostitutiva della detenzione domiciliare già applicata per uno dei reati. Sostengono che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere prevalente l'applicazione dell'art. 53 I. n. 689/1981 (che vincola l'ammissione alle pene sostitutive al limite massimo di pena), mentre per i casi di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva dovrebbe trovare applicazione l'art. 70, comma 3, I. n. 689/1981 (norma sul cumulo in sede esecutiva), in quanto quest'ultima disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive e consente di salvaguardare la sostituzione quando la pena residua da espiare sia inferiore a quattro anni. I ricorrenti deducono quindi vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, quando la continuazione è riconosciuta in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.), si applica la disciplina del reato continuato, con conseguente necessità di valutare i limiti di ammissibilità delle pene sostitutive alla luce dell'art. 53 I. n. 689/1981 (calcolo sulla pena complessiva risultante dall'aumento ex art. 81 c.p.). L'art. 70 I. n. 689/1981, comma 3, ha un ambito diverso: regola il cumulo in sede esecutiva di pene sostitutive già applicate con più sentenze irrevocabili e riguarda la concorrenza dei titoli esecutivi, non la determinazione della pena unica per reato continuato. Di conseguenza il Tribunale ha correttamente escluso l'estensione della detenzione domiciliare alla pena come rideterminata, poiché sono superati i limiti previsti per le pene sostitutive. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 53, legge n. 689 del 1981
art. 53, I. n. 689 del 1981
Ai fini dell'applicazione delle pene sostitutive il limite di pena si riferisce alla pena complessiva concretamente irrogata dal giudice della cognizione, tenendo conto degli aumenti per continuazione o concorso formale (art. 81 c.p.). Tale limite (ora fino a 4 anni) va considerato anche quando la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva tramite art. 671 c.p.p.
art. 70, legge n. 689 del 1981
art. 70, comma 3, I. n. 689 del 1981
Disciplina il cumulo in sede esecutiva di pene sostitutive già applicate da più sentenze definitive; il comma 3 prevede che, se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede 4 anni, si applichi per intero la pena sostituita salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore a 4 anni. La norma riguarda l'esecuzione di titoli diversi e non la determinazione della pena per reato continuato.
Regola l'aumento della pena per continuazione o concorso formale; il risultato degli aumenti ex art. 81 serve a determinare la pena complessiva alla quale riferire il limite di ammissibilità delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 53.
Consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione; la disciplina della continuazione prevista in sede di cognizione (art. 81 c.p. e correlati) si applica anche in sede esecutiva, con la necessità di un accertamento analitico degli indici di continuazione.
Norma richiamata nell'ordinanza impugnata in relazione ai limiti delle pene sostitutive; nel contesto decisionale la Corte si concentra sul rapporto tra art. 53 e art. 70 piuttosto che su diversa interpretazione dell'art. 20-bis.
d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma)
Ha riformato la disciplina delle pene sostitutive (tra cui art. 71 d.lgs. 150/2022) ampliandone l'ambito (fissando il limite fino a quattro anni) e indicando il giudizio di cognizione come sede ordinaria per l'applicazione; ha previsto disposizioni transitorie che consentono al giudice dell'esecuzione di conoscere istanze favorevoli.
Principio di specialità richiamato dai ricorrenti: la Corte non ha ritenuto che esso comporti l'applicazione di una norma diversa (art. 70) nel caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022
art. 71, d.lgs. n. 150 del 2022
Ha ridefinito tipologie e limiti delle pene sostitutive, elevando il tetto a quattro anni e modificando criteri e ambiti applicativi; contribuisce al quadro interpretativo secondo cui il limite si applica alla pena complessiva risultante dall'aumento ex art. 81.
art. 545 bis cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di fissare un'udienza nel giudizio di cognizione per decidere sull'applicazione delle pene sostitutive; conferma la centralità del giudizio di cognizione per l'applicazione ordinaria delle sostitutive.
art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022
art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022
Disposizione transitoria che consente l'applicazione delle nuove norme anche ai processi in corso se più favorevoli al reo, attribuendo al giudice dell'esecuzione il potere di conoscere le istanze in materia.
arts. 657 e 663 cod. proc. pen.
arts. 657 e 663 cod. proc. pen.
Riferiti alle operazioni di calcolo e computo della pena residua dopo il passaggio in giudicato; la Corte chiarisce che il limite per le pene sostitutive si riferisce alla pena irrogata dal giudice della cognizione e non alla sola pena residua determinata ex arts. 657 e 663 c.p.p.
Massime di principio
- Se la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.), il giudice dell'esecuzione applica la disciplina del reato continuato: per valutare la possibilità di estendere o applicare una pena sostitutiva occorre considerare la pena complessiva risultante dopo l'aumento ex art. 81 c.p., e confrontarla con il limite previsto dall'art. 53 (ora fino a 4 anni).
- L'art. 70 I. n. 689/1981 disciplina esclusivamente il cumulo in sede esecutiva di pene sostitutive già applicate da più sentenze irrevocabili; non va confuso con la disciplina della continuazione: non può essere utilizzato per aggirare i limiti stabiliti dall'art. 53 quando si rinegozia la pena per reato continuato.
- Il limite per l'ammissione alle pene sostitutive va riferito alla pena concretamente e complessivamente irrogata (pena finale dopo aumenti), e non alla sola pena residua da espiare calcolata secondo le regole di esecuzione (artt. 657-663 c.p.p.).
- In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita e motivata degli indici di continuazione (omogeneità delle condotte, contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati ecc.): non bastano indici sporadici o determinazioni estemporanee.
- Quando vi siano misure più favorevoli introdotte dalle riforme (d.lgs. 150/2022), il giudice dell'esecuzione può conoscere e decidere istanze volte all'applicazione delle nuove disposizioni in virtù della disciplina transitoria, ma sempre nel rispetto dei criteri sostanziali (calcolo della pena complessiva).
- Prassi operativa per difesa e giudice: in caso di continuazione riconosciuta in esecuzione, predisporre calcoli chiari della pena finale ex art. 81 e argomentare puntualmente la presenza o meno degli indici di continuazione; se la pena complessiva è superiore al limite, l'estensione delle pene sostitutive non è ammissibile.
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