Cassazione Penale, Sentenza n. 23727/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per cessione di hashish, riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e confermando il resto, ma aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. ritenendo ostativa l'abitualità della condotta desunta dal certificato penale. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato precedenti che non potevano essere considerati ai fini dell'abitualità, in particolare un precedente estinto per esito positivo della messa alla prova. Il Procuratore Generale ha condiviso la censura e ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., rilevando che tra i precedenti indicati vi era anche un reato estinto per esito positivo della messa alla prova, il quale non può essere valorizzato per escludere la particolare tenuità del fatto. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità applicata dalla Corte di appello in riforma della condanna di primo grado
la Corte ribadisce che, ai fini della valutazione del comportamento abituale ostativo alla particolare tenuità del fatto, non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova
"in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale, ai sensi dell'art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. non rilevano i reati estinti per esito positivo della messa alla prova, conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna"
il precedente estinto per messa alla prova non può essere usato per fondare l'abitualità della condotta e precludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
messa alla prova
l'esito positivo comporta l'estinzione del reato e l'elisione degli effetti penali della condanna
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il comportamento abituale non può essere desunto da reati ormai estinti per esito positivo della messa alla prova.
- L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova elimina anche gli effetti penali della precedente condanna, sicché quel fatto non può essere valorizzato come precedente ostativo ex art. 131-bis c.p.
- Se il giudice di merito esclude l'art. 131-bis c.p. sulla sola base di precedenti non rilevanti ai fini dell'abitualità, la motivazione è viziata e la decisione va annullata con rinvio per nuovo esame del punto.
Come è indicizzato
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