Ordinanza n. 674/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso di accertamento per il pagamento del canone relativo all’occupazione di un’area comunale nell’anno 2020
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso con cui era stata richiesta la somma di euro 21.572,20, pari al canone annuo di euro 15.000 previsto dalla convenzione del 2007, rivalutato secondo gli indici ISTAT. Ha dedotto, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione della cessione del contratto e del bene a una società subentrante; la disapplicazione del regolamento comunale in materia di entrate; l’inefficacia o nullità della clausola convenzionale che stabiliva il canone, per contrasto con l’art. 93 del d.lgs. 259/2003; la sostituzione della clausola con l’obbligo di pagamento della sola somma prevista dalla legge a titolo di TOSAP o COSAP; e l’insussistenza di qualsiasi debito a titolo di COSAP. Il Tribunale civile, adito originariamente, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia incidesse sull’economia del rapporto concessorio e sul potere impositivo dell’amministrazione. Il TAR, riesaminata la vicenda, ha rilevato che il Comune aveva dichiarato nel 2014 la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto per reiterati inadempimenti, con provvedimento non impugnato. Dopo tale momento, l’occupazione dell’area era proseguita senza titolo, con tolleranza comunale, e la pretesa del 2020 si fondava sull’art. 14 della convenzione, che prevedeva per l’occupazione senza titolo il pagamento del canone concessorio, oltre all’eventuale tassa di occupazione, quest’ultima non richiesta. La questione centrale è stata quindi individuata nel riparto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento e di accertamento. Ha ritenuto che, dopo la decadenza dalla concessione e la risoluzione del contratto, non esistesse più un rapporto concessorio, ma un rapporto di fatto derivante dall’occupazione sine titulo dell’area, protrattasi con la tolleranza del Comune. La pretesa economica riguardava esclusivamente il canone liberamente pattuito nella convenzione, applicato mediante il solo aggiornamento ISTAT dell’importo originario, senza esercizio di un potere discrezionale di determinazione o imposizione. Ne derivava che la controversia atteneva a posizioni patrimoniali paritetiche e a diritti soggettivi, non rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista per i rapporti concessori. In applicazione dell’art. 11, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, disponendo la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo e sospendendo il giudizio, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici non si estende, secondo il TAR, a una controversia successiva alla cessazione del rapporto concessorio, quando la pretesa abbia natura meramente patrimoniale e riguardi posizioni paritetiche.
Consente al giudice amministrativo che dubiti della propria giurisdizione, anche d’ufficio, di sollevare conflitto negativo davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e di sospendere il giudizio nelle more della decisione.
La ricorrente ha invocato la norma quale disposizione imperativa che vieterebbe agli enti locali di imporre oneri finanziari o reali ulteriori rispetto al canone parametrato alla TOSAP o, in alternativa, al COSAP; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici presuppone l’esistenza di un rapporto concessorio; dopo la decadenza dal titolo e la risoluzione del contratto, la controversia relativa alla protratta occupazione senza titolo non rientra automaticamente in tale giurisdizione.
- Quando la pretesa economica dell’amministrazione si fonda su un canone liberamente pattuito in convenzione e consiste nella mera applicazione dell’aggiornamento previsto contrattualmente, senza esercizio di poteri discrezionali di determinazione o imposizione, la controversia riguarda posizioni patrimoniali paritetiche e diritti soggettivi.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione deve tener conto della concreta causa petendi e della situazione sostanziale dedotta: non è sufficiente che la pretesa trovi origine storica in una concessione di bene pubblico se, al momento della controversia, il titolo è cessato e il rapporto è divenuto meramente fattuale.
- Qualora il giudice amministrativo ritenga, dopo la riassunzione conseguente a una declinatoria del giudice ordinario, di essere a sua volta privo di giurisdizione, deve sollevare d’ufficio il conflitto negativo davanti alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., sospendendo il giudizio nelle more della decisione.
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