Cassazione Civile, Ordinanza n. 05647/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
L'associazione ha impugnato due avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012, emessi dal Comune per un'area demaniale destinata all'ormeggio di natanti nel porto di Talamone. In primo grado e in appello sono stati respinti i ricorsi. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 16 L. n. 84/1994 e degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 182/2003, sostenendo che, essendo presente l'Autorità marittima e non l'Autorità portuale, la competenza a disciplinare e gestire i servizi portuali, inclusa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, sarebbe dell'Autorità marittima, con conseguente difetto di legittimazione del Comune a imporre la TARSU; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione relativa agli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 507/1993, per mancata previsione nel regolamento comunale di una categoria tariffaria per spazi acquei o ormeggi e per l'asserita illegittima assimilazione della tariffa a quella di categorie diverse come campeggi e distributori di carburanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che, in materia di rifiuti urbani o assimilati prodotti su area portuale, la privativa e la potestà impositiva comunale vengono meno solo se nel porto è istituita un'Autorità portuale; la mera presenza dell'Autorità marittima non è sufficiente a escludere la competenza del Comune, perché l'Autorità marittima non ha competenza in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Quanto al secondo motivo, il testo disponibile non consente di ricostruire in modo completo la statuizione finale, ma la motivazione riportata valorizza il principio per cui, una volta esclusa l'infondatezza della questione di diritto, la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto. Dal testo emerge comunque il rigetto del primo motivo e l'impostazione favorevole alla tesi del Comune.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio processuale per omessa pronuncia dedotto nel secondo motivo.
richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tariffazione TARSU.
art. 16 L. 28 gennaio 1994, n. 84
disciplinerebbe operazioni e servizi portuali; la Corte esclude che attribuisca all'Autorità marittima competenza sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
art. 18 L. 28 gennaio 1994, n. 84
richiamato per distinguere le concessioni e la gestione delle aree demaniali e banchine dalle competenze in materia di rifiuti urbani.
art. 6, comma 1, lett. c), L. 28 gennaio 1994, n. 84
individua tra i compiti dell'Autorità portuale l'affidamento e il controllo dei servizi di interesse generale, tra cui i servizi di pulizia e raccolta rifiuti.
art. 62, comma 5, D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507
esclude dalla tassa i locali e le aree per cui non sussiste l'obbligo del conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale; è letto come norma che rende incompatibile l'imposizione comunale solo quando il servizio sia sottratto alla privativa del Comune.
art. 68 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente in tema di regolamento comunale e categorie tariffarie.
art. 69 D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dalla ricorrente in tema di criteri di determinazione tariffaria e categorie omogenee.
art. 21, comma 8, D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22
fa salve le disposizioni dell'art. 6, comma 1, L. n. 84/1994 e quindi le competenze attribuite alle Autorità portuali.
art. 2, comma 1, lett. i), D.L.vo 24 giugno 2003, n. 182
definisce l'Autorità competente come Autorità portuale, ove istituita, o Autorità marittima; la Corte lo reputa riferito a un diverso servizio di rifiuti (rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico), non alla TARSU per rifiuti urbani su area portuale.
art. 3 D.L.vo 24 giugno 2003, n. 182
delimita l'ambito di applicazione del decreto ai rifiuti prodotti dalle navi e ai porti dello Stato; la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla tassa per rifiuti urbani o assimilati prodotti su area portuale.
art. 8 D.L.vo 24 giugno 2003, n. 182
richiamato per escludere la potestà impositiva comunale rispetto al diverso servizio di raccolta dei rifiuti delle navi.
art. 10 D.L.vo 24 giugno 2003, n. 182
richiamato per escludere la potestà impositiva comunale rispetto al diverso servizio di raccolta dei rifiuti delle navi.
art. 111, comma 2, Cost.
invocato nel principio di economia processuale e ragionevole durata del processo, per giustificare la decisione nel merito senza rinvio in caso di questione infondata.
letto in chiave costituzionalmente orientata: la Corte può decidere nel merito senza rinvio se la questione di diritto è infondata e non servono ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di TARSU sulle aree portuali, la legittimazione del Comune a imporre il tributo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o assimilati viene meno solo quando nel porto sia istituita un'Autorità portuale; la sola presenza dell'Autorità marittima non trasferisce a quest'ultima la competenza sui rifiuti urbani né esclude la privativa comunale.
- Il potere impositivo tributario deve trovare una specifica fonte legislativa nella titolarità del servizio; non è sufficiente che un ente abbia svolto di fatto attività di pulizia o raccolta rifiuti in assenza della competenza funzionale attribuita dalla legge.
- Le norme che attribuiscono all'Autorità marittima competenze su operazioni e servizi portuali o sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi riguardano un servizio diverso dal tributo per rifiuti urbani o assimilati prodotti sulle aree portuali, e non sono quindi idonee a fondare un difetto di potestà impositiva del Comune in tale materia.
- Quando la questione di diritto devoluta con il motivo di ricorso è infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio e decidere nel merito per ragioni di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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