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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06254/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine dal rigetto, in primo grado, della domanda di risarcimento del danno proposta da un investitore nei confronti della banca, ritenuta responsabile per presunte violazioni degli obblighi informativi connessi al possesso di obbligazioni Bank of Ireland. L'attore ha proposto appello, ma la copia notificata dell'atto di impugnazione era priva dell'indicazione della data di comparizione dinanzi alla Corte d'appello. La banca si è costituita eccependo la nullità dell'atto. Il giudice d'appello ha prima assegnato un termine per la rinnovazione della notifica, poi ha comunque dichiarato inammissibile l'appello per tardività, ritenendo che la rinnovazione non potesse sanare retroattivamente il vizio e che, quindi, la sentenza di primo grado fosse già passata in giudicato. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 342, 163, 164 e 359 c.p.c., sostenendo che il regime attuale dell'art. 164 c.p.c. consente la sanatoria ex tunc dei vizi della vocatio in ius, tra cui l'omessa indicazione della data d'udienza; 2) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per mancato riconoscimento della sanatoria retroattiva; 3) violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per omessa o apparente motivazione sulla declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Ha affermato che l'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di appello, essendo un vizio attinente alla vocatio in ius, è sanata ex tunc dalla costituzione dell'appellato e, comunque, dalla rinnovazione dell'atto disposta nel termine perentorio. Di conseguenza, la Corte d'appello non poteva considerare l'impugnazione tardiva né dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    I requisiti dell'atto di appello richiamano quelli della citazione; la mancanza della data d'udienza non determina inammissibilità per il solo profilo formale dei motivi di gravame.

  • art. 163 c.p.c.

    L'atto introduttivo deve indicare il giorno dell'udienza di comparizione; tale indicazione è richiamata anche per l'appello.

  • art. 164 c.p.c.

    I vizi della vocatio in ius sono sanati con effetto ex tunc dalla costituzione del convenuto/appellato o dalla rinnovazione dell'atto nel termine assegnato.

  • art. 359 c.p.c.

    La disciplina della nullità della citazione si applica anche al giudizio di appello.

  • art. 327 c.p.c.

    Il decorso del termine lungo per impugnare non può essere valorizzato come se la nullità non fosse sanabile ex tunc quando la costituzione dell'appellato o la rinnovazione abbiano prodotto la sanatoria retroattiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per asserita violazione processuale e motivazione solo apparente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione nell'atto di appello integra un vizio della vocatio in ius e non un vizio dei motivi di impugnazione.
  • Nei regimi processuali in cui opera il nuovo art. 164 c.p.c., la nullità della citazione in appello per difetto della data d'udienza è sanata con effetto retroattivo dalla costituzione dell'appellato o dalla rinnovazione dell'atto entro il termine assegnato.
  • Quando la sanatoria opera ex tunc, gli effetti processuali della domanda si producono sin dalla prima notificazione e il giudice non può dichiarare l'appello inammissibile o tardivo solo per il vizio formale della notificazione originaria.
  • Il richiamo a precedenti riferiti al vecchio testo dell'art. 164 c.p.c. non è decisivo se la controversia è regolata dalla disciplina successiva che ha eliminato la salvezza dei diritti quesiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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