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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30961/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando che l'inammissibilità comporta tali conseguenze economiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna e il riconoscimento della recidiva. L'unico motivo dedotto riguardava proprio il mantenimento della recidiva, ritenuto dal ricorrente erroneo. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era manifestamente infondata: la decisione impugnata non presentava errori nell'interpretazione della disciplina della recidiva ed era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive; perciò la valutazione di merito non era sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della recidiva, quando sorretto da corretta applicazione della norma e da motivazione non illogica, è valutazione di merito non censurabile in cassazione.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato e non evidenzia errori di diritto o vizi logici rilevanti della motivazione.
  • La mera critica alla valutazione compiuta dal giudice di merito, ove quest'ultimo abbia esaminato le deduzioni difensive e motivato in modo sufficiente, non consente un sindacato sostitutivo in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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