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Sentenza

Sentenza n. 1963/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano-sezione Lavoro n. 2103/2023, depositata in data 14 giugno 2023.

Giustizia amministrativa202503127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, recante il riconoscimento del diritto alla retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2017/2018 e la condanna al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., a una sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, notificata al Ministero il 27 agosto 2023. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del C.C.N.L. 15 marzo 2001 per l'anno scolastico 2017/2018 e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Il Ministero non aveva dato esecuzione spontanea al giudicato, inducendo il ricorrente a depositare il ricorso per ottemperanza il 12 agosto 2025. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che le somme erano state accreditate dopo la proposizione del ricorso, insistendo per la liquidazione delle spese. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione, successivamente all'instaurazione del giudizio, aveva integralmente eseguito la sentenza e soddisfatto la pretesa del ricorrente. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha considerato che la sentenza era stata notificata il 27 agosto 2023, era passata in giudicato e non era stata eseguita entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, mentre il pagamento era intervenuto solo dopo il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il ricorso per l'ottemperanza al giudicato; il ricorso è stato promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario non spontaneamente adempiuta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziari; il suo decorso è stato valorizzato per fondare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione sulle spese.

  • art. 7 C.C.N.L. 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudice ordinario per l'anno scolastico 2017/2018.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la pretesa sostanziale è soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la liquidazione delle spese di lite, che possono essere poste a carico dell'Amministrazione in base alla soccombenza virtuale quando il ricorso si sia reso necessario per il suo precedente inadempimento.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, rileva il mancato pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione oltre il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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