Cassazione Penale, Sentenza n. 5179/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava che la sentenza di condanna pronunciata il 27/01/2023 fosse stata dichiarata irrevocabile in data 14/09/2023 senza applicare l'art. 585 comma 1-bis c.p.p., che aumenta di 15 giorni il termine per proporre impugnazione in favore dell'imputato giudicato in assenza. Brandi sosteneva di essere stato dichiarato assente durante il processo e che la richiesta di giudizio abbreviato e la declaratoria di assenza erano state depositate prima dell'entrata in vigore della riforma; perciò l'impugnazione avrebbe dovuto beneficiare del termine più lungo e si chiedeva la declaratoria di invalidità/annullamento del titolo esecutivo e la scarcerazione con concessione di 15 giorni per impugnare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, quando il rito abbreviato è richiesto mediante procuratore speciale ai sensi dell'art. 420 comma 2-ter c.p.p., l'imputato è considerato presente ex lege anche se la sentenza lo indica assente; quindi l'aumento di 15 giorni previsto dall'art. 585 comma 1-bis non si applica. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali e il principio tempus regit actum: la situazione da valutare è quella esistente al momento della formazione dell'atto di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Prevede l'aumento di 15 giorni del termine di impugnazione per l'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto tale norma non applicabile quando l'imputato è da considerarsi presente ex art. 420 comma 2-ter per la richiesta di rito abbreviato tramite procuratore speciale.
Stabilisce che la richiesta di rito abbreviato effettuata con procuratore speciale fa sì che l'imputato sia considerato presente in giudizio; la Corte ha interpretato questa disposizione come idonea a escludere gli effetti della contumacia/assenza ai fini del computo dei termini di impugnazione.
principio tempus regit actum (giurisprudenza)
Corte cost. sent. n.49/1970 e giurisprudenza di legittimità richiamata
La validità e gli effetti degli atti sono regolati dalla legge vigente al momento della loro formazione; quindi, in mancanza di disciplina transitoria, occorre applicare la norma vigente al momento in cui si forma l'atto di impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. 3, n.43835 del 12/10/2023
Precedente che afferma l'inapplicabilità dell'art. 585 comma 1-bis nel caso di rito abbreviato chiesto tramite procuratore speciale, con conseguente qualificazione dell'imputato come presente ex art. 420 comma 2-ter.
Giurisprudenza: Sez. 5, n.1784 del 20/10/2011
Richiamata per analogia sul mutamento dello status di contumacia e sugli effetti senza necessità di formale revoca della contumacia quando la situazione di fatto è mutata.
Giurisprudenza: Sez. 1, n.20463 del 27/01/2015
Richiamata in tema di notifica dell'estratto contumaciale non più dovuta quando lo status di contumacia è venuto meno per fatti che dimostrano la conoscenza del processo.
Massime di principio
- La richiesta di rito abbreviato tramite procuratore speciale configura la presenza dell'imputato ex lege ai fini dei termini di impugnazione; pertanto non si applicano le maggiorazioni previste per l'imputato assente.
- La qualificazione formale di 'assenza' nella sentenza non è necessariamente decisiva: l'effetto sostanziale (presenza ex art. 420 comma 2-ter) può essere determinante anche senza formale revoca della dichiarazione di assenza.
- In assenza di disciplina transitoria, per valutare diritti e termini bisogna fare riferimento alla normativa vigente al momento della formazione dell'atto di impugnazione (principio tempus regit actum).
- Se si intende beneficiare di termini più favorevoli per assenza/contumacia, è fondamentale dimostrare che allo stato dell'atto di impugnazione l'imputato era effettivamente nella condizione normativa di assente; se è stata utilizzata una procura speciale per il rito, questa prova può risultare decisive a sfavore dell'applicazione della maggiorazione.
- In situazioni analoghe conviene verificare tempestivamente la natura e la data del deposito della procura speciale e del relativo atto di richiesta del rito alternativo, nonché le conseguenze processuali introdotte da eventuali riforme intervenute tra il deposito degli atti e la pronuncia della sentenza.
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