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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36106/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Gorizia nei confronti dell'imputata per bancarotta fraudolenta documentale, con concessione delle attenuanti generiche ed esclusione della recidiva. Nel ricorso per cassazione la difesa ha articolato due motivi: il primo riproponeva doglianze già esaminate in appello, contestando profili relativi all'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento emessa in altro procedimento; il secondo lamentava, in sostanza, il mancato riconoscimento della continuazione, ma senza che risulti formulata in precedenza una specifica richiesta in tal senso nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che si trattava di censure meramente reiterative di questioni già vagliate dal giudice di appello e che la sentenza di patteggiamento è utilizzabile come prova in altro procedimento penale ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., essendo equiparata dalla legge a una sentenza di condanna quanto al fatto e alla sua attribuibilità; ha inoltre escluso un contrasto con i principi costituzionali, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità legislativa. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché nel corso del giudizio non risultava proposta alcuna richiesta di applicazione della continuazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 238-bis c.p.p.

    La sentenza di patteggiamento può essere utilizzata a fini probatori in altro procedimento penale, in quanto equiparata legislativamente a una sentenza di condanna quanto al fatto e alla sua attribuibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.

Massime di principio

  • Le doglianze meramente reiterative di questioni già compiutamente esaminate nel giudizio di merito sono inammissibili nel ricorso per cassazione quando non introducano specifiche censure nuove o decisive.
  • La sentenza di applicazione della pena su richiesta può essere valorizzata come elemento probatorio in un diverso procedimento penale, poiché il legislatore le attribuisce efficacia assimilabile a una pronuncia di condanna quanto all'accertamento del fatto e alla sua riferibilità all'imputato.
  • La deduzione in cassazione di un tema non coltivato nel giudizio di merito, come la continuazione non previamente richiesta, è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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