Cassazione Penale, Sentenza n. 10518/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca o la dichiarazione di ineseguibilità della sentenza della Corte d'appello di Firenze (29/08/2023, divenuta irrevocabile l'11/12/2024) che disponeva la sua consegna alla Francia in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) emesso il 6/9/2021 per reati connessi a stupefacenti. Ha proposto cinque motivi: 1) travisamento dell'incidente di esecuzione e errata esclusione di questioni nuove/procedurali (MAE scaduto, identità non confermata, mancata comunicazione di rinnovo); 2) vizio di motivazione per l'attualità del MAE basata su nota S.I.R.E.N.E. non acquisita nel contraddittorio; 3) errata applicazione della Decisione quadro 2002/584/GAI, della legge n.69/2005 e del regolamento UE 2018/1862 circa l'onere di verifica e la validità del titolo; 4) violazione del diritto di difesa per mancata comunicazione dell'ordinanza alla p.e.c. personale (soltanto al difensore) e violazione dell'art.6 CEDU; 5) omissione, da parte della Corte d'appello, di esercitare d'ufficio poteri istruttori per acquisire integralmente la nota S.I.R.E.N.E. e verificare identità e validità del MAE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivi principali: la sentenza che aveva dichiarato la sussistenza dei presupposti per la consegna era divenuta irrevocabile (sentenza n.45855/2024), per cui le censure attinenti a vizi sostanziali o processuali del procedimento originario erano improprie nell'incidente di esecuzione e pertanto precluse; molte censure sono risultate generiche e non specificamente confrontate con le argomentazioni della Corte territoriale; la nota S.I.R.E.N.E. era stata depositata unitamente al parere della Procura generale e il ricorrente non aveva contestato la sua veridicità nel corso del procedimento; le norme evocati (es. art.31 e art.10 della L.69/2005) non trovavano applicazione nella fattispecie; in caso di latitanza, le comunicazioni devono essere fatte al difensore (art.296 c.p.p.) e il ricorrente non ha dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla comunicazione presso la p.e.c. del difensore; le doglianze circa l'omesso esercizio dei poteri d'ufficio erano generiche. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Regola l'incidente di esecuzione: le censure che attengono a vizi del procedimento che ha formato titolo esecutivo devono essere sollevate nel relativo giudizio e non con l'incidente di esecuzione se già formatisi in giudicato
art. 670 cod. proc. pen.
Richiamato in combinazione con art.666 circa la disciplina dell'incidente di esecuzione e dei limiti delle questioni proponibili in tale sede
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulla forma e i motivi del ricorso per cassazione; nel caso specifico i motivi invocati sono stati valutati ai sensi delle lettere b), c), e) e ritenuti o preclusi o generici
Decisione quadro 2002/584/GAI
Norma quadro UE sul mandato di arresto europeo; il ricorso lamentava errata applicazione circa l'onere di verifica dell'autorità di esecuzione, ma la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili o generiche, soprattutto perché il provvedimento era ormai irrevocabile
Regolamento UE 2018/1862
Richiamato in tema di cooperazione giudiziaria e verifiche sul MAE; la Corte non ha ritenuto fondate le dedotte omissioni di verifica, anche per genericità delle censure
L. 69/2005 (art. 31 e art. 10 citati)
Previsioni sulla esecuzione di misure cautelari e sulla eventuale perdita della custodia cautelare: la Corte ha escluso l'applicabilità degli artt.10 e 31 perché non vi era prova della revoca/annullamento del provvedimento straniero né della perdita di custodia (il ricorrente è latitante)
art. 296, comma 2, cod. proc. pen.
In caso di latitanza del destinatario, le comunicazioni devono essere effettuate al difensore; la Corte ha ritenuto pertanto regolare la comunicazione effettuata al difensore e priva di concreto pregiudizio la mancata comunicazione alla p.e.c. personale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per spese processuali in caso di inammissibilità/infondato ricorso: applicata per la condanna alle spese
art. 666, comma 6, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori della Corte di appello; la Cassazione ha ritenuto che la censura era generica e non indicava quali accertamenti specifici dovessero essere compiuti
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla comunicazione degli atti e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione perché la comunicazione al difensore era regolare e non era provato alcun danno
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o generica nella misura in cui attaccava il procedimento già divenuto irrevocabile
Massime di principio
- Se la decisione che costituisce titolo per l'esecuzione è divenuta irrevocabile, le censure che riguardano vizi sostanziali o procedurali di quel processo non possono essere sollevate nell'incidente di esecuzione ma dovevano essere dedotte nel relativo giudizio originario
- Le eccezioni relative alla validità o all'attualità di un MAE richiedono indicazioni puntuali e prove specifiche; rilievi generici o non documentati sono dichiarati inammissibili
- Se una nota S.I.R.E.N.E. è stata depositata nel fascicolo unitamente ad altri atti, la difesa ha l'onere di esaminarla e contestarla tempestivamente nel contraddittorio; l'omissione di ciò indebolisce la censura successiva
- In caso di latitanza del destinatario di provvedimenti, le comunicazioni vanno indirizzate al difensore; per rilevare violazioni nel procedimento di comunicazione occorre dimostrare un concreto pregiudizio
- I giudizi di cassazione richiedono motivazioni non caotiche e non ridondanti: motivi plurimi e generici che non affrontano specificamente le argomentazioni della decisione impugnata possono determinare l'inammissibilità
- Quando si invocano norme europee o internazionali (Decisione quadro 2002/584/GAI, regolamenti UE), il ricorrente deve indicare in che modo concreto e specifico sia stata omessa o errata l'applicazione da parte dell'autorità nazionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10541/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →