Cassazione Civile, Ordinanza n. 32160/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Una professionista sanitaria ha convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento di direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di assicurare un'adeguata remunerazione ai medici specializzandi. Ha dedotto di avere frequentato il corso di specializzazione in Dermatologia e Venereologia negli anni accademici 1982/83-1984/85 e di non avere percepito alcuna retribuzione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo l'iscrizione al corso anteriore al 1 gennaio 1983, dunque non rilevante ai fini della disciplina invocata; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ma ha fondato la decisione sull'assunto che il corso frequentato non fosse compreso negli elenchi allegati alle direttive come specializzazione comune ad almeno due Stati membri. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché la decisione affermava l'assenza del corso dagli elenchi ma nel corpo della motivazione trascriveva un elenco da cui risultava invece presente Dermatologia e Venereologia; il secondo deduceva violazione di legge e falsa applicazione delle norme e dei principi sul risarcimento per omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie, sostenendo che la specializzazione rientrava espressamente tra quelle considerate dall'art. 7, comma 2, della direttiva 75/362/CEE.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo. Ha osservato che, pur essendo la motivazione della sentenza d'appello chiara nel ritenere infondata la domanda per difetto del presupposto dell'inclusione della specializzazione negli elenchi o della prova della sua equipollenza, la decisione era comunque manifestamente errata perché il testo della stessa motivazione, riportando l'elenco normativo, mostrava che Dermatologia e Venereologia era effettivamente compresa tra le specializzazioni indicate dall'art. 7, comma 2, della direttiva 75/362/CEE. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
trattazione fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
violazione di legge e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insanabile contraddizione
richiamato come motivo di ricorso per cassazione relativo a nullità della sentenza impugnata
violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie
parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel secondo motivo
art. 5 Trattato CEE
delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamato a sostegno della disciplina dell'obbligo degli Stati membri di attuare le direttive comunitarie
art. 189 Trattato CEE
delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE
richiamato come base dell'efficacia vincolante delle direttive comunitarie
Direttiva 75/362/CEE
la Corte afferma che la specializzazione in Dermatologia e Venereologia è espressamente compresa tra quelle indicate come corrispondenti alle specializzazioni conseguite in altri Paesi
Direttiva 82/76/CEE
richiamata quale direttiva comunitaria il cui tardivo recepimento fondava la domanda risarcitoria
Direttiva 75/363/CEE
richiamata insieme alle altre direttive comunitarie in materia di formazione e remunerazione dei medici specializzandi
Direttiva 93/16/CEE
richiamata nel secondo motivo tra le fonti europee pertinenti
sentenza Corte di Giustizia 25 febbraio 1999, C-131/97
richiamata dalla ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria
sentenza Corte di Giustizia 3 ottobre 2000
richiamata dalla ricorrente a sostegno della domanda risarcitoria
Massime di principio
- In tema di responsabilità dello Stato per tardivo recepimento di direttive comunitarie, il giudice di merito deve verificare in modo corretto il contenuto normativo delle direttive richiamate e non può negare il diritto azionato sulla base di una lettura erronea del testo normativo.
- La motivazione è viziata quando contiene affermazioni tra loro incompatibili solo se tale contrasto rende incomprensibile la ratio decidendi; se invece la motivazione è chiara ma fondata su un'errata interpretazione della norma, il vizio è di violazione di legge.
- Quando una specializzazione medica è espressamente inclusa negli elenchi richiamati dalla disciplina europea, il giudice non può escludere il diritto al risarcimento assumendo l'inesistenza del presupposto normativo dell'inclusione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l'erronea interpretazione del dato normativo prevale sulla sola deduzione di motivazione apparente se il testo della sentenza consente di comprendere la ratio seguita dal giudice di merito.
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