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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14016/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione e omessa valutazione della reciprocità delle condotte (esaminando tre episodi: il lucchetto apposto al cancelletto secondario, la presenza del cane di famiglia, il parcheggio dell'auto davanti al cancello). Sosteneva altresì l'applicabilità dell'esclusione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e la censurava la ritenuta impeditiva della non menzione sulla base di una precedente norma abrogata; infine depositava nuovi motivi in corso di causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto ex art. 585, comma 4 c.p.p. (perché nuovo e non connesso ai motivi originari) e ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per mancata disamina della documentazione gia' prodotta dalla difesa comprovante comportamenti molesti speculari della parte civile (quali sentenza di oblazione, visure e fotografie). Per la Corte tale mancata valutazione ha determinato una frattura logica idonea a travolgere la ricostruzione fattuale sulla "petulanza o altro biasimevole motivo" e sulla tipicità del reato. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    la contravvenzione tutela la "tranquillità pubblica" e richiede che la condotta molesta avvenga "in luogo pubblico o aperto al pubblico" ed sia posta in essere "per petulanza o altro biasimevole motivo"

    La norma punisce condotte moleste o di disturbo idonee ad arrecare turbamento alla tranquillità pubblica; la Corte precisa che, ove sussista reciprocità o ritorsione delle molestie, viene meno la tipicità perché viene a mancare il requisito concreto della "petulanza o altro biasimevole motivo"

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento delle censure di motivazione in Cassazione; utilizzato per contestare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione delle questioni che possono essere dedotte in ricorso e vincola l'istanza alla necessità di motivazione strettamente indispensabile

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'introduzione di nuovi motivi in Cassazione ma solo se inerenti e connessi ai punti già investiti dal ricorso principale; la Corte ha ritenuto il motivo aggiunto inammissibile per mancanza di collegamento funzionale

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto: la difesa lo aveva invocato sostenendo mancanza di abitualità e di continuità; la Corte non ha deciso il merito poiché ha annullato la sentenza per motivo pregiudizievole relativo alla mancata considerazione della reciprocità

  • art. 175 cod. pen.

    Richiamato nella impugnazione relativa alla non menzione; la censura verteva sull'applicabilità del beneficio della non menzione rispetto a precedenti condanne fondate su norme poi abrogate

  • art. 20 legge n. 47/1985 (abrogata)

    La difesa ha sostenuto che una sentenza precedente che menzionava quella norma abrogata non potesse ostare alla non menzione; la questione è stata prospettata ma non risolta trattandosi di motivo assorbito

Massime di principio

  • Il reato di molestie private ex art. 660 c.p. richiede, oltre all'idoneità oggettiva della condotta a molestare o disturbare, che la condotta sia animata da "petulanza o altro biasimevole motivo"; se le molestie sono reciprocamente poste in essere (ritorsione), viene meno tale requisito e cade la tipicità
  • Il giudice di merito deve valutare e motivare espressamente la rilevanza di documenti e prove che attestino comportamenti molesti della controparte: la mancata disamina di prove documentali di palese rilevanza può determinare l'annullamento per vizio motivazionale
  • In Cassazione i nuovi motivi introdotti ex art. 585 c.p.p. sono inammissibili se trattano questioni del tutto indipendenti dai punti originariamente dedotti; serve una connessione funzionale tra motivi nuovi e originari
  • Quando si contesta la sussistenza della "petulanza" è rilevante non solo l'elemento soggettivo ma anche la valutazione comparata delle condotte delle parti (eventuale reciprocità/ritorsione), in quanto ciò può escludere la rilevanza penale
  • Se la Corte di legittimità annulla per vizi di motivazione che incidono sulla ricostruzione fattuale, il processo va rinviato al giudice di merito in diversa composizione affinché riesamini le prove alla luce dei principi indicati

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