Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15903/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari aveva chiesto alla Corte di appello la revoca della misura oppure la sostituzione con una meno afflittiva, ma l'istanza era stata rigettata. Contro tale ordinanza il difensore proponeva ricorso articolando cinque censure: (1) violazione dell'art. 292 c.p.p. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, perché il pericolo di reiterazione sarebbe stato desunto dai precedenti penali nonostante la precedente condanna fosse ormai estinta per affidamento in prova ai servizi sociali, oltre alla mancata considerazione del decorso di sei mesi dalla misura e della condotta irreprensibile; (2) violazione degli artt. 275 e 299 c.p.p. per errata valutazione della recidiva e omessa considerazione dell'estinzione della pena precedente e dei relativi effetti penali; (3) violazione dell'art. 299 c.p.p. per mancata valutazione del venir meno delle esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso e del comportamento tenuto; (4) violazione dell'art. 275 c.p.p. per difetto di proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto al tempo decorso e alla modestia dei fatti, anche in relazione alla riduzione della pena in appello; (5) violazione dell'art. 303 c.p.p. per asserito decorso dei termini di efficacia della misura.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi cautelari, perché ha ritenuto che l'impugnazione proposta contro il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura non fosse un ricorso per cassazione, ma dovesse essere qualificata come appello cautelare ai sensi dell'art. 310 c.p.p. Ha quindi convertito il ricorso in appello e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, sezione riesame, quale giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte non entra nel merito della censura

  • art. 275 c.p.p.

    richiamato per dedurre violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare

  • art. 299 c.p.p.

    richiamato per la richiesta di revoca o sostituzione della misura e per dedurre il venir meno delle esigenze cautelari

  • art. 303 c.p.p.

    richiamato per la dedotta scadenza dei termini di efficacia della misura cautelare

  • art. 310 c.p.p.

    indicato come rimedio corretto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari

  • art. 311, comma secondo, c.p.p.

    richiamato per affermare che il ricorso immediato per cassazione contro le misure coercitive è ammesso solo per violazione di legge

  • art. 568, comma secondo, c.p.p.

    richiamato per il principio di conversione del gravame nei casi di impugnazione di provvedimenti sullo status libertatis non altrimenti impugnabili

Massime di principio

  • Contro il provvedimento che rigetta l'istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale il rimedio corretto è l'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 311, comma 2, c.p.p. è ammesso solo avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e nei limiti della violazione di legge; non è il mezzo ordinario contro il diniego di revoca o sostituzione.
  • Quando un'impugnazione è proposta con un mezzo non corretto ma riguarda un provvedimento concernente lo status libertatis, il giudice può qualificarla nel rimedio effettivamente previsto dalla legge e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.