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Sentenza

Sentenza n. 537/2026 - Torino, Sezione 3

per l’accertamento e la declaratoria, previa eventuale dichiarazione di incostituzionalità della l. 335/1995 in parte qua, del diritto dei ricorrenti di beneficiare di un sistema previdenziale retributivo o, in subordine, del diritto al sistema previdenziale retributivo fino al momento in cui sarà avviata la previdenza complementare per il personale militare; e per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.

Giustizia amministrativa202100546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata attivazione delle procedure di negoziazione e concertazione per l'istituzione della previdenza complementare e per la disciplina del trattamento di fine rapporto del personale militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice di lavoro)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, qualificandosi come persone fisiche che lavorano o hanno lavorato nelle Forze Armate, hanno chiesto l'accertamento del diritto a beneficiare del sistema previdenziale retributivo, in via principale o sino all'avvio della previdenza complementare per il personale militare, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione necessarie all'istituzione della previdenza complementare. Hanno sostenuto che, a differenza dei lavoratori privati e dei dipendenti pubblici contrattualizzati, le amministrazioni competenti avrebbero omesso illegittimamente di attivare le forme pensionistiche complementari. L'INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l'incompetenza territoriale limitatamente a due ricorrenti e l'inammissibilità del ricorso collettivo, oltre all'infondatezza nel merito. Il TAR ha esaminato anche d'ufficio la questione territoriale e ha considerato il difetto di legittimazione attiva dei singoli dipendenti, ritenendo che l'eventuale contestazione dell'omessa attivazione delle procedure spetti, al più, alle organizzazioni sindacali e agli organi rappresentativi legittimati a partecipare alle procedure di negoziazione e concertazione. In subordine, il ricorso è stato ritenuto infondato perché la disciplina rimette l'istituzione della previdenza complementare alla contrattazione collettiva e, per il personale militare, alle specifiche procedure di concertazione, senza imporre alle singole amministrazioni un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente né prevedere un termine di conclusione. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici contrattualizzati, in ragione della diversità delle fonti e delle procedure che disciplinano i rispettivi rapporti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS e ne ha disposto l'estromissione, rilevando che l'Istituto non partecipa alle procedure di negoziazione e concertazione e non può modificare unilateralmente il computo delle prestazioni previdenziali né destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi pensione non costituiti. La competenza territoriale del TAR Piemonte è stata ritenuta sussistente, considerando rilevante, per il personale in servizio, la sede di servizio e non la residenza anagrafica; per i soggetti in quiescenza rileverebbe invece la residenza. Il ricorso collettivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei singoli lavoratori, titolari soltanto di un interesse indiretto e potenziale rispetto all'adozione di una disciplina generale della previdenza complementare. Il giudice ha comunque esaminato il merito, respingendo le domande perché il quadro normativo non configura un autonomo obbligo delle singole amministrazioni di istituire unilateralmente la previdenza complementare, né stabilisce un termine per farlo. La materia è rimessa alle procedure di negoziazione e concertazione con i rappresentanti dei lavoratori; pertanto non sussiste né un inadempimento amministrativo né un ritardo giuridicamente imputabile, e manca l'antigiuridicità necessaria per il risarcimento. È stata esclusa anche la dedotta disparità di trattamento rispetto al personale pubblico contrattualizzato, in ragione della diversa disciplina delle fonti e dell'impossibilità per l'amministrazione di sostituirsi alle parti negoziali. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con estromissione dell'INPS e compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 20, l. 448/1998

    ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione [...] potranno definire [...] la disciplina del trattamento di fine rapporto [...] nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari

    La disposizione rimette alle procedure di negoziazione e concertazione la definizione della disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione della previdenza complementare per il personale interessato, senza imporre alle singole amministrazioni un obbligo autonomo di provvedere unilateralmente.

  • art. 3, comma 2, d.lgs. 252/2005

    per il personale dipendente [...] di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni

    Per il personale in regime di diritto pubblico, le forme pensionistiche complementari devono essere istituite secondo le norme dell'ordinamento di appartenenza o mediante accordi, non per effetto di un provvedimento unilaterale dell'amministrazione.

  • art. 59, comma 56, l. 449/1997

    una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio [...] verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori

    La destinazione delle quote alla previdenza complementare presuppone una specifica trattativa con le organizzazioni sindacali e non può essere effettuata autonomamente dall'amministrazione.

  • art. 67 d.P.R. 254/1999

    Le procedure di negoziazione e di concertazione [...] provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare [...] b) la misura percentuale della quota di contribuzione [...] c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto

    Per le Forze armate e le forze di polizia, le procedure di negoziazione e concertazione devono definire gli elementi essenziali della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto.

  • art. 7 d.lgs. 195/1995

    La disciplina delle procedure di concertazione richiamata dalla normativa sulla previdenza complementare costituisce il quadro procedurale nel quale deve essere definita la materia per il personale militare.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza da remoto, senza che dal testo emerga una specifica statuizione interpretativa.

Massime di principio

  • I singoli dipendenti del comparto militare non sono legittimati a chiedere l'accertamento dell'obbligo di avviare o concludere le procedure istitutive della previdenza complementare quando l'interesse da essi vantato è soltanto indiretto e potenziale; tale legittimazione spetta, al più, ai soggetti rappresentativi titolari dell'interesse direttamente considerato dalle norme attributive del potere e partecipanti alle procedure negoziali o di concertazione.
  • Quando la legge rimette l'istituzione della previdenza complementare del personale militare a procedure di negoziazione e concertazione, le singole amministrazioni non hanno un autonomo obbligo di provvedere unilateralmente, né può essere individuato un ritardo giuridicamente rilevante in assenza di un termine normativo di attuazione.
  • La mancata istituzione della previdenza complementare, in assenza di un obbligo autonomo e temporalmente determinato delle amministrazioni, non integra di per sé una condotta antigiuridica e non fonda una pretesa risarcitoria dei singoli dipendenti per il pregiudizio patrimoniale asseritamente subito.
  • L'INPS non è legittimato passivamente in una controversia concernente l'attivazione delle procedure di negoziazione e concertazione per l'istituzione della previdenza complementare del personale militare, poiché non può modificare unilateralmente i meccanismi di computo delle prestazioni né destinare quote del trattamento di fine rapporto a fondi non costituiti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneResponsabilità precontrattuale

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