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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11275/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27/05/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese nel merito: in particolare, si deduceva la nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione e si contestava il ritenuto coinvolgimento concorsuale dell'imputato nelle vicende illecite oggetto del processo. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive di questioni già valutate con motivazione corretta, coerente e immune da vizi logici.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di una nullità del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione non è scrutinabile in cassazione se la motivazione di merito ha già fornito una risposta puntuale, coerente e priva di manifeste illogicità.
  • La contestazione del concorso dell'imputato nella vicenda illecita non può essere rivalutata in sede di legittimità quando si traduca in una critica meramente reiterativa delle valutazioni di fatto e di merito già compiute.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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