Cassazione Civile, Ordinanza n. 31266/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel precedente giudizio di cassazione, definito con ordinanza che aveva rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, il difensore di questi ultimi ha chiesto la correzione dell'ordinanza ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., deducendo che nel provvedimento era stato omesso, per errore materiale, il riferimento alla distrazione delle spese in suo favore quale difensore antistatario. La richiesta si fondava sul fatto che nel controricorso era stata espressamente formulata l'istanza di distrazione delle spese come procuratore antistatario e che la mancata esplicita dichiarazione di anticipazione e mancata riscossione degli onorari non escludeva la validità della domanda. La parte contro cui era diretta l'istanza non ha svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che l'ordinanza precedente fosse integrata, sia nella motivazione sia nel dispositivo, con l'inciso secondo cui le spese liquidate in favore dei controricorrenti devono essere distratte in favore del difensore antistatario. Ha inoltre ordinato l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione, perché tale procedimento non comporta una vera soccombenza e la parte intimata non ha resistito.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzabile per la correzione dell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese nel provvedimento di cassazione.
Conferma la natura del procedimento di correzione degli errori materiali come strumento per integrare o rettificare il provvedimento senza incidere sul merito.
Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- La domanda di distrazione delle spese è validamente formulata anche se il difensore non dichiara espressamente di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, poiché tale dichiarazione può ritenersi implicitamente compresa nella richiesta di distrazione.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non si provvede sulle spese processuali, in quanto si tratta di un procedimento di natura non contenziosa e privo di una parte soccombente in senso proprio.
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