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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40462/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, in qualità di terza interessata, impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva ridotto il vincolo sui beni al valore di euro 40.920,00 (con dissequestro del residuo) contestando: (i) violazione di norme processuali (art. 125, comma 3; artt. 321, 309, 324 c.p.p.) per aver mantenuto il sequestro nonostante la presunta assoluta estraneità dei beni alla posizione del coniuge Graziano Massimo e per presunta insufficiente motivazione quanto alla riferibilità dei beni alla ricorrente; (ii) illegittimità per aver ritenuto alcuni beni profitto diretto di reato richiamando capi di imputazione (in particolare il capo 41) che, secondo la ricorrente, non erano stati oggetto del provvedimento del GIP e non erano stati adeguatamente istruiti dall'ufficio requirente; (iii) vizio di valutazione circa la ricostruzione dei flussi di denaro e dei tempi di creazione della provvista, sostenendo che la somma di euro 40.920,00 non era riconducibile a versamenti del marito in relazione ai reati contestati nel capo 41).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha respinto, ritenendo i motivi "manifestamente infondati". Ha richiamato il principio secondo cui il terzo interessato può dedurre in sede di merito e in cassazione unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato, non potendo contestare i presupposti generali della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia allegato elementi concreti a sostegno della propria titolarità esclusiva o della mancanza di disponibilità dei beni e non si sia confrontata con la ricostruzione probatoria del Tribunale (intercettazioni, documentazione bancaria e movimentazioni che collegano i flussi di denaro al contesto criminoso e alla ricorrente). La Corte ha inoltre affermato che il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e solo quando la motivazione è del tutto assente o meramente apparente; nel caso di specie la motivazione era adeguata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610 comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare la trattazione del ricorso in camera di consiglio in assenza delle parti quando non richiesta la trattazione orale nei termini.

  • art. 611 comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Norma richiamata congiuntamente all'art. 610 per le regole sulla trattazione della causa senza compare delle parti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per limitare la esposizione dei motivi nel dispositivo della sentenza (obbligo di riportare i motivi nei limiti necessari per la motivazione).

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare profili procedurali collegati al sequestro; la Corte ha ritenuto però che tali censure, riferite ai presupposti della misura, non fossero proponibili dal terzo in cassazione.

  • art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma del codice procedurale richiamata nella contestazione: concerne l'istituto della revisione/impugnazione delle misure ma la Corte ha escluso che il terzo possa concludere sulla esistenza dei presupposti cautelari generali.

  • art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali oggetto di censura; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili nel merito come formulate dal terzo.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella contestazione del procedimento cautelare; la Corte ha ribadito i limiti delle contestazioni consentite al terzo interessato.

  • art. 178 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla tipologia di sequestro (finalizzato alla confisca), ma la Corte ha ritenuto che le censure proposte non fossero idonee a travolgere la decisione del Tribunale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione in tema di misure reali; la Corte ha evidenziato la correttezza dell'impostazione motivazionale del Tribunale.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Principale parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: il ricorso è consentito solo per violazione di legge e, a pena di inammissibilità, la motivazione impugnata deve essere del tutto assente o meramente apparente per poter ottenere accoglimento in Cassazione.

Massime di principio

  • Il terzo interessato (proprietario formale o reale dei beni) può in sede di riesame e di cassazione contestare principalmente la propria effettiva titolarità o disponibilità dei beni e dimostrare l'inesistenza di un proprio contributo al reato, ma non può dedurre in questa sede una valutazione alternativa sostanziale sui presupposti generali della misura cautelare adottata nei confronti dell'indagato principale.
  • In cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è possibile ottenere accoglimento solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.), e ciò in presenza di motivazione del giudice del tutto assente o meramente apparente (vizio della motivazione 'radicale'). Contestazioni meramente alternative o di apprezzamento probatorio non sono ammissibili.
  • Chi impugna in qualità di terzo deve presentare elementi concreti e specifici (es. documentazione di titolarità, tracce contabili, attestazioni di fonti lecite di reddito, prove della mancata disponibilità dei beni) che contrastino direttamente la ricostruzione probatoria del giudice di merito; mere affermazioni di estraneità o generiche censure procedurali sono inammissibili o destinate a fallire.
  • Quando il giudice di merito motiva con riferimento a elementi oggettivi (movimentazioni bancarie, intercettazioni, flussi finanziari, tempistica delle operazioni) è necessario che il terzo si confronti puntualmente su quegli elementi (controprove documentali o argomentazioni che ne dimostrino l'erronea interpretazione), altrimenti la censura risulterà aspecifica.
  • Se si contesta il richiamo di capi di imputazione non valorizzati nel provvedimento cautelare, occorre dimostrare che tale richiamo abbia effettivamente inficia-to la decisione (ossia che la motivazione sia contraddittoria o priva dei minimi requisiti), non limitandosi ad affermare la loro inesistenza, altrimenti la Corte rigetterà la censura per aspecificità.

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