Cassazione Penale, Sentenza n. 9022/2022 del 17/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione esperita da Tiziana Caporello per la detenzione subita dal padre Federico (custodia in carcere dal 27/03/2008 al 29/05/2008 e poi arresti domiciliari fino al 26/06/2008) in relazione a un'accusa di corruzione concernente la vendita di un immobile alla "Pia Opera Fondazione F.S. Breda". Federico era stato poi assolto per insussistenza del fatto dalla Corte d'appello di Venezia (sentenza 9/01/2014, divenuta irrevocabile il 19/04/2016). Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione all'art. 314 c.p.p.: si sosteneva che le dichiarazioni rese dall'imputato, valorizzate dalla Corte, erano successive alla misura cautelare e non potevano averla causata; si contestava altresì che le condotte extracprocessuali contestate (sovrastima nella perizia e comportamento contrattuale) fossero concausative della custodia e si negava la gravità della colpa.
La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente escluso il diritto alla riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. ritenendo che: a) sussistesse una colpa grave extraprocessuale dell'imputato, consistente nella violazione dei doveri di lealtà e correttezza nella vicenda contrattuale (tra l'altro la perizia sovrastimata, copia firmata, è stata trovata in casa di Caporello); b) sussistesse altresì una colpa processuale, nella misura in cui l'imputato rese dichiarazioni sostanzialmente auto-accusatorie nel corso di interrogatori e dibattimento, che la Corte di merito ha ritenuto concausative del mantenimento della detenzione. La Corte ha richiamato i principi secondo cui per escludere l'indennizzo occorre provare dolo o colpa grave che abbiano "dato causa" o "concorso a dar causa" alla detenzione, con un nesso causale fondato su elementi "accertati o non negati" (escludendo congetture). Sono state ritenute non persuasive le argomentazioni difensive sulla presunta pressione degli inquirenti (assenza di elementi probatori, presenza dell'avvocato agli interrogatori) e la rilevanza temporale delle dichiarazioni non ha escluso l'incidenza delle condotte extracprocessuali anteriori. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
"vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
L'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso se l'istante ha causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare un nesso causale fondato su elementi certi ("accertati o non negati") e non su congetture
Norma procedurale citata rispetto alla requisitoria scritta del Procuratore Generale; nel caso il PG ha concluso per il rigetto del ricorso
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 43/1995 e altre pronunce richiamate)
Principi interpretativi: distinzione tra giudizio penale e giudizio di riparazione; possibilità di considerare sia la colpa extraprocessuale (comportamenti anteriori) sia la colpa processuale (es. auto-incriminazione o omissioni difensive) come ostative all'indennizzo, sempre in presenza di nesso causale e di elementi di fatto certi
Massime di principio
- Per ottenere l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. l'istante deve dimostrare l'assenza di dolo o colpa grave che abbiano effettivamente causato o concorso a causare la detenzione; il giudice richiede elementi di fatto concreti e non congetturali
- Comportamenti extracprocessuali anteriori alla misura (es. attività contrattuali scorrette, possesso di documenti che dimostrino consapevolezza di artifici) possono essere ritenuti concausativi della custodia cautelare e quindi escludere l'indennizzo, se adeguatamente provati
- Dichiarazioni auto-accusatorie o reticenze dell'indagato possono integrare una colpa processuale ostativa all'indennizzo, ma è necessario accertare il nesso con il mantenimento della detenzione e valutare se le dichiarazioni abbiano effettivamente inciso sulle decisioni cautelari
- L'argomento della pressione investigativa va provato con elementi concreti (es. testimonianze, atti processuali) per poter impedire la valorizzazione delle dichiarazioni rese sotto custodia; la mera allegazione generica non è sufficiente
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale: non si valuta nuovamente la responsabilità penale, ma se le condotte dell'interessato hanno contribuito alla sua privazione della libertà
- La qualificazione della colpa come "grave" o "lieve" incide soprattutto sull'ammissibilità dell'indennizzo (colpa grave esclude il diritto), mentre il grado della colpa può influire sul quantum dell'eventuale indennizzo se la colpa è lieve
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