Cassazione Penale, Sentenza n. 44627/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roveri impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 28/02/2023 chiedendo l'annullamento per intervenuta prescrizione dei reati indicati ai capi D ed E: il primo accertato il 04/12/2012 e il secondo il 12/04/2013, e quindi ritenendo decorso il termine estintivo (anni 7 e mesi 6). I reati contestati erano collegati all'attività della società Fontacomm S.r.l. (dichiarazioni infedeli e distruzione/occultamento di scritture contabili ai fini dell'evasione fiscale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di prescrizione perché la Sezione terza della Corte di Cassazione, con precedente sentenza di annullamento e rinvio (n. 15208/2022), aveva già accertato irrevocabilmente la responsabilità penale di Roveri con riferimento ai capi D ed E e aveva altresì affermato che tali reati non erano prescritti alla data della pronuncia (tenuto conto dell'elevazione di un terzo dei termini di prescrizione ex comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74/2000). La Corte ha quindi ritenuto che, essendosi formato il giudicato sull'accertamento del reato e della responsabilità, nel giudizio di rinvio non possono più trovare applicazione cause estintive sopravvenute. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 8 (comma 1)
Articolo richiamato in relazione al delitto indicato al capo C; la Corte ha rilevato che il reato di cui al capo C era stato dichiarato estinto per prescrizione dalla precedente pronuncia della Cassazione
Articolo richiamato in relazione al reato indicato al capo D (dichiarazioni infedeli/elementi attivi e passivi fittizi); la responsabilità per tale reato è stata ritenuta definitivamente accertata dalla Corte di Cassazione
Articolo richiamato in relazione al reato indicato al capo E (occultamento/distruzione di scritture contabili); la responsabilità per tale reato è stata ritenuta definitivamente accertata dalla Corte di Cassazione
d.lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis
Comma invocato per spiegare l'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione; la Corte ha considerato tale aumento nel valutare che i reati D ed E non erano prescritti alla data della pronuncia della Cassazione
Richiamato nei principi di diritto: la Corte osserva che l'applicazione di cause estintive in sede di rinvio è possibile solo nei limiti della compatibilità con la decisione della Cassazione e con lo spazio residuo attribuito al giudice di rinvio; se il giudicato si è formato sull'accertamento del reato e della responsabilità, dette cause non possono incidere sul decisum
Corte di Cassazione, Sez. 3, sent. n. 15208/2022
Decisione precedente che ha annullato parzialmente e rinviato la causa: ha dichiarato estinto per prescrizione il capo C ma ha affermato in modo irrevocabile la responsabilità di Roveri per i capi D ed E e che tali reati non erano prescritti alla data della pronuncia; questa affermazione ha formato giudicato sulla responsabilità per i capi D ed E
Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 51098/2019 e Sez. U. n. 4904/1997
Giurisprudenza richiamata: conferma il principio secondo cui l'annullamento con rinvio non riguardante l'affermazione di responsabilità determina il passaggio in giudicato di tale affermazione e impedisce che, nel giudizio di rinvio, decorra nuovamente il termine di prescrizione o si applichino cause estintive sopravvenute che inciderebbero sul decisum già formato
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione, nell'annullare parzialmente e rinviare, ha confermato o affermato irrevocabilmente la responsabilità per alcuni reati, tale accertamento costituisce giudicato e impedisce che, nel giudizio di rinvio, si applichino cause estintive sopravvenute relative a quegli stessi reati
- La prescrizione non può essere fatta valere per il periodo successivo alla formazione del giudicato sulla responsabilità: l'annullamento con rinvio per motivi che non riguardano la responsabilità non riapre il decorso dei termini estintivi su quelle questioni definitivamente decise
- L'applicazione di norme favorevoli sopravvenute o cause estintive in sede di rinvio è possibile solo nei limiti della compatibilità con la decisione della Cassazione e con lo spazio decisionale residuo attribuito al giudice di rinvio (art. 129 c.p.p. con interpretazione giurisprudenziale)
- Nella valutazione della prescrizione in procedimenti con pronunce di Cassazione intervenute, occorre verificare la data di efficacia della pronuncia della Cassazione e se tale pronuncia abbia lasciato immutato l'accertamento della responsabilità; bisogna inoltre considerare eventuali disposizioni speciali che allungano i termini di prescrizione (es. comma 1-bis art. 17 d.lgs. n. 74/2000)
- In procedimenti fiscali-penali dove la Cassazione ha già accertato la responsabilità su capi di imputazione collegati a comportamento fraudolento dell'impresa, il giudice di rinvio deve limitarsi alla determinazione della pena nei limiti fissati dalla Cassazione e non può riaprire questioni sostanziali già definitivamente decise
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