Cassazione Civile, Sentenza n. 33793/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società contestava il declassamento, operato dall'Ufficio delle Dogane di Firenze, dell'olio importato in regime di perfezionamento attivo da "olio extravergine d'oliva" a "olio vergine d'oliva" sulla base di analisi organolettiche (panel test) eseguite al momento della riesportazione; proponeva controanalisi private e produceva certificazioni preventive e di autocontrollo. In sede amministrativa e tributaria i controlli ufficiali (panel test e due controanalisi) avevano confermato la non conformità; Oleificio Salvadori impugnò in primo e secondo grado, poi ha proposto ricorso per cassazione su più motivi, denunciando vizi procedurali delle analisi, rilievi sul riparto dell'onere della prova, rilevanza di analisi private e autocontrolli, mancato accreditamento ACCREDIA del laboratorio delle dogane e rilevando una sentenza penale di non luogo a procedere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il panel test disciplinato dal Regolamento (CEE) n.2568/1991 e dall'Allegato XII costituisce una procedura tipizzata vincente per la classificazione organolettica dell'olio: l'esito negativo della prova organolettica, se effettuata nei termini e con la procedura prevista (e confermata anche da due controanalisi ufficiali), è idoneo a fondare il declassamento e gli atti impositivi conseguenti. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso valore probatorio idoneo, in contraddittorio e ai fini di controprova, delle analisi private commissionate dal ricorrente e ha dichiarato non decisiva la mancata produzione di alcuni documenti/verbali dedotti, poiché il giudice di merito aveva accertato il rispetto del procedimento tecnico-amministrativo. Ha altresì dichiarato irrilevante, ai fini doganali, l'assenza dell'accreditamento ACCREDIA del laboratorio delle dogane di Bari se il laboratorio era riconosciuto dal MIPAAF; ha respinto l'eccezione di efficace affidamento/ buona fede dell'importatore in quanto non sussisteva errore dell'autorità estera e l'obbligo dell'operatore in regime agevolato di fornire prove ufficiali dell'identità del prodotto. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 2, par. 2
2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte delle autorità nazionali o dei loro rappresentanti è effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri. Le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assaggiatori riconosciuto dallo Stato membro ne conferma la classificazione. Qualora il panel non confermi la categoria dichiarata, sotto il profilo delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo Stato membro di produzione dell'olio. Le caratteristiche in questione sono considerate conformi a quelle dichiarate se le due controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato.
Il panel test è procedura tipizzata e vincolante per la classificazione organolettica: un esito negativo, confermato dalle controanalisi previste, è sufficiente per declassare l'olio. La normativa prevede contraddittorio e possibilità di controanalisi ufficiali; le analisi private non surrogano la procedura ufficiale.
Regolamento (CEE) n. 2568/1991, art. 2, par. 3
3. Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli oli da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, prevista al paragrafo 1, il prelievo dei campioni si effettua secondo le norme internazionali EN ISO 661 relativa alla preparazione dei campioni per le prove e EN ISO 5555 relativa al campionamento (…). Fatte salve le disposizioni della norma EN ISO 5555 e del capitolo 6 della norma EN ISO 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del prelievo; altrimenti i campioni sono conservati in modo da evitarne il degrado o il danneggiamento durante il trasporto o lo stoccaggio in attesa di essere inviati al laboratorio.
Il Regolamento disciplina modalità di prelievo e conservazione dei campioni; il termine di invio non è rigidamente perentorio se in caso di ritardo sono adottate misure di conservazione atte a evitare il degrado. Le eventuali irregolarità devono essere provate e possono incidere solo se dimostrano degrado o invalidità del campione.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 21-bis
1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. 2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
Una sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" vincola il giudice tributario sugli stessi fatti materiali; la sentenza di "non luogo a procedere" non è automaticamente giudicato definitivo e non vincola allo stesso modo.
Art. 43 comma 1-ter.5 del d.l. n. 83/2012 (convertito)
Ai fini della validita' delle prove organolettiche è redatto un verbaledal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile della preparazione e della codificazione dei campioni ...; e) attestazione dei requisiti dei campioni ...; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica ...; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova.
La normativa interna richiede la redazione di un verbale con specifici elementi per la validità della prova organolettica, specie a tutela del "Made in Italy"; tuttavia l'assenza di consegna automatica del rendiconto non impedisce che la prova sia valida se il procedimento complessivo risulta rispettato.
Regolamento (CE) n. 765/2008 (accreditamento)
L'accreditamento è lo strumento per garantire la fiducia tecnica negli organismi di valutazione della conformità; tuttavia, ai fini doganali e del riconoscimento dei panel di assaggiatori, la normativa specifica sul riconoscimento da parte degli Stati membri (e il sistema nazionale di riconoscimento MIPAAF) prevale sulla mera assenza di accreditamento ACCREDIA: il mancato accreditamento ACCREDIA non inficia automaticamente attività di un laboratorio riconosciuto dallo Stato.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario) artt. 114 e ss., 204 e art. 220
Norme sul regime del perfezionamento attivo e sugli obblighi doganali: in regime agevolato l'importatore ha oneri stringenti di prova dell'identità della merce riesportata; l'eventuale esimente per errore dell'autorità doganale deve essere provata e non è applicabile se l'errore dell'autorità non sussiste.
Massime di principio
- In regime di perfezionamento attivo l'operatore deve poter provare l'identità qualitativa del prodotto riesportato con analisi ufficiali e procedure tipizzate: analisi private e certificati di autocontrollo hanno scarsa efficacia come controprova davanti all'autorità doganale se non integrati nella procedura ufficiale.
- Il panel test disciplinato dal Reg. 2568/91 è una procedura tecnica tipizzata: il suo esito negativo, confermato dalle controanalisi previste, può legittimamente fondare un declassamento e l'addebito dei diritti; però non costituisce una "prova legale" incontestabile: il giudice valuta il rispetto della procedura e la correttezza del contraddittorio.
- Contestazioni procedurali (prelievo, conservazione, verbali, calibrazione panel) devono essere provate nel merito dimostrando che hanno inciso sul risultato (degrado, invalidità della prova); doglianze formali prive di specificità o non dimostrate difficilmente ribaltano il giudizio di merito.
- La mancanza dell'accreditamento ACCREDIA non equivale automaticamente a inesistenza o inattendibilità delle analisi quando il laboratorio sia riconosciuto dalle autorità competenti (es. MIPAAF) per il panel: è essenziale verificare il profilo di riconoscimento nazionale applicabile alla specie.
- Una sentenza penale non definitiva di "non luogo a procedere" non vincola automaticamente il giudice tributario; invece una sentenza penale irrevocabile di assoluzione "perché il fatto non sussiste" ha efficacia vincolante sui fatti materiali corrispondenti nel processo tributario secondo l'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000.
- Se si vuole contestare un declassamento doganale basato su panel test, l'operatore dovrebbe tempestivamente chiedere le controanalisi ufficiali previste dal Regolamento, documentare la catena di custodia e le condizioni di conservazione del campione e contestare puntualmente, con evidenze, eventuali vizi procedurali che abbiano realmente alterato l'esito.
- Il giudizio di merito ha ampi poteri discrezionali nella valutazione delle risultanze tecniche: in cassazione è possibile sindacare solo vizi di legge, omesso esame di fatti storici decisivi o gravi vizi motivazionali, non la rivalutazione delle prove tecniche già apprezzate nel merito.
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