Cassazione Penale, Sentenza n. 13716/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo teso a censurare la presunta nullità della notifica del decreto di citazione in appello (e, di riflesso, della citazione a giudizio in primo grado) per violazione degli artt. 157, comma 8-bis, e 161, comma 4, c.p.p., perché la citazione in appello sarebbe stata eseguita al difensore senza tentativo presso il domicilio dichiarato dell'imputato. Parallelamente si lamentava carenza di motivazione della sentenza impugnata sul diniego dell'accertamento peritale sui beni sequestrati e sulla mancata riqualificazione giuridica del fatto (richiamando l'art. 712).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nullità contestata sia una nullità di regime intermedio sanabile e soggetta a sanatorie: poiché il difensore era presente in udienza dinanzi alla Corte d'appello e non sollevò alcuna eccezione sulle modalità di notifica, la nullità è stata considerata tempestivamente non dedotta e quindi sanata. Le censure sulla mancata rinnovazione istruttoria e sulla riqualificazione giuridica sono state ritenute generiche e aspecifiche, non suffragate da elementi fattuali tali da mettere in dubbio l'evidenza della contraffazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevata nell'ambito della questione relativa alle modalità di notifica; la Corte ha ritenuto che eventuali vizi di notifica disciplinati da questa norma costituiscano nullità sanabili se il difensore, pur presente, non eccepisce e l'imputato risulta comunque in grado di esercitare la difesa
Richiamato rispetto alle modalità di notifica; la Corte applica il principio che la violazione è priva di effetti se non tempestivamente eccepita e se non ha impedito la conoscenza dell'atto e l'esercizio della difesa
art. 180, art. 182, art. 183, art. 184 c.p.p.
Richiamate come norme che definiscono le regole di deducibilità, le sanatorie e i termini di rilevabilità delle nullità: la Corte ha applicato tali criteri per escludere l'effetto invalidante della presunta nullità alla luce della mancata tempestiva deduzione
Applicato per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha valutato profili di colpa nel ricorso e ha ritenuto equo il versamento di euro 3.000
art. 712 (citato nel testo)
Riferito dalla difesa in ordine a una presunta diversa qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha ritenuto che manchino elementi fattuali e probatori per riqualificare il fatto nei termini evocati dall'impugnante
Massime di principio
- La nullità di notifica di regime intermedio è sanabile se il difensore non la eccepisce tempestivamente e se l'imputato ha comunque potuto conoscere l'atto ed esercitare la difesa
- Le eccezioni sulle modalità di notifica devono essere dedotte tempestivamente (in sede di appello o in udienza), altrimenti si considerano assorbite o sanate dalle norme di sanatoria previste dal codice di procedura penale
- Censure generiche e aspecifiche che non indicano fatti o prove precise non sono idonee a impugnare la motivazione di merito della sentenza
- La richiesta di acquisizione di mezzi istruttori (perizia, accertamento) può essere rigettata quando la Corte ritiene che la prova sia già evidente dagli elementi acquisiti (es. evidenza della contraffazione)
- Per ottenere una riqualificazione giuridica è necessario indicare elementi fattuali concreti che rendano plausibile una diversa lettura del comportamento contestato; mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato a versamenti alla Cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato o presentato con colpa secondo i criteri dell'art. 616 c.p.p.
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