Cassazione Civile, Sentenza n. 14985/2022 del 11/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere, previa declaratoria incidentale di nullità di clausole che avrebbero trasferito sul cliente il rischio di inadempimento/insolvenza dell'emittente dei titoli collegati alla polizza "Index Linked Univest Concerto 25", la condanna della compagnia al pagamento di €42.000 a titolo di prestazione contrattuale o risarcimento. Tra i profili dedotti: (i) che il "documento di sintesi" allegato alla polizza avesse indotto la contraente a sottoscrivere per la presenza di garanzie di restituzione del capitale e rendimento minimo; (ii) la questione della legittimazione ad agire del figlio/beneficiario rispetto alla contraente; (iii) la natura assicurativa del prodotto e l'applicabilità dell'art.1923 c.c. (rischio demografico) e vizi contrattuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (sulla legittimazione ad agire) ritenendolo fondato: ha rilevato che il ricorrente, in qualità di assicurato/beneficiario, aveva chiesto in via principale la prestazione o, in subordine, il risarcimento (con la nullità delle clausole solo incidentalmente), per cui la Corte d'appello aveva erroneamente escluso la sua legittimazione attiva/passiva applicando in modo scorretto i principi sul contratto a favore di terzo. Per effetto dell'accoglimento il giudizio di merito è stato cassato e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per nuovo esame di merito; i restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti. La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art.385, comma 3 c.p.c.
Norme richiamate
Richiamata per l'autonomia della posizione del terzo beneficiario nel contratto a favore di terzo: la posizione del terzo è distinta e autonoma rispetto alla stipulante
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della normativa di protezione assicurativa (rischio demografico) alle polizze con componente finanziaria; la Corte d'appello lo aveva ritenuto non applicabile alla specie
Norma sul contratto a favore di terzo utilizzata per distinguere le azioni inerenti alla prestazione attribuita al terzo rispetto alle azioni concernenti il rapporto tra stipulante e promittente
Richiamato insieme all'art.1411 per i principi sulla legittimazione ad agire nel contratto a favore di terzo
Citato dal ricorrente per sostenere che la nullità contrattuale può essere fatta valere da chi abbia interesse; la Corte ha comunque rilevato che la domanda principale era per la prestazione
Norma di cassazione invocata per dedurre vizio di motivazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla legittimazione
Richiamato in relazione al rinvio: il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità
Cass. sez. III, 09/04/2014 n. 8272 (giurisprudenza)
Precedente richiamato che individua la regola generale: quando la stipulazione a favore del terzo attribuisce direttamente al terzo il diritto senza bisogno di attività esecutiva del promittente, solo il terzo è legittimato ad agire per l'esecuzione della prestazione; viceversa, se il diritto nasce solo dopo esecuzione, può sussistere legittimazione concorrente dello stipulante
Massime di principio
- Nel contratto a favore di terzo la valutazione della legittimazione deve partire dall'oggetto della domanda: se il terzo chiede l'esecuzione della prestazione che gli è stata attribuita è legittimato ad agire; lo stipulante è legittimato solo se il diritto del terzo richiede un'attività esecutiva del promittente.
- La legittimazione ad agire può essere dedotta d'ufficio in ogni stato e grado del processo: un vizio di legittimazione rilevato in appello può essere corretto in cassazione se la qualificazione della domanda e dei diritti dedotti era errata.
- Quando il ricorrente chiede principalmente la prestazione o il risarcimento con la nullità solo incidentalmente invocata, il giudice deve considerare la titolarità del diritto sostanziale (e non limitarsi a rinviare le contestazioni di nullità alla sola contraente).
- La distinzione tra prodotto con prevalente componente finanziaria e prodotto assicurativo non esclude automaticamente l'applicabilità delle norme sulla polizza vita; occorre un esame concreto del contenuto contrattuale e dell'effettiva attribuzione del rischio demografico.
- Se la Corte d'appello applica erroneamente i principi sul contratto a favore di terzo (esclusione della legittimazione del beneficiario quando la domanda è per la prestazione), la Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame di merito.
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