Cassazione Civile, Ordinanza n. 13063/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. proposta dalla curatela per ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse effettuate nell'anno anteriore al fallimento su un conto corrente bancario della società poi fallita. In primo grado il Tribunale aveva revocato rimesse per l'intero importo di euro 407.618, assumendo un conto senza fido; la Corte d'appello, invece, aveva ridotto l'importo revocabile a euro 93.813,63, riconoscendo un affidamento di euro 10.329 desunto dai report della Centrale Rischi, depurando ulteriori somme ritenute non revocabili e condannando la curatela alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza riformata. La curatela ha proposto ricorso principale con dieci motivi: i primi tre contestavano la prova dell'esistenza dell'apertura di credito e la sua opponibilità al fallimento, sostenendo che, trattandosi di contratto bancario soggetto a forma scritta, non potesse essere provato per presunzioni né mediante report della Centrale Rischi; il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo censuravano la quantificazione delle rimesse revocabili, la gestione dei movimenti infragiornalieri, la prova della correlazione tra anticipazioni e insoluti e l'espunzione di un accredito poi stornato; il nono motivo contestava la mancata compensazione tra la somma restitutoria dovuta dalla banca e quella che la curatela doveva restituire per quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado; il decimo motivo sosteneva che il debito restitutorio dovesse essere qualificato come debito di valore con rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che la Corte d'appello avrebbe fatto un uso inammissibile di presunzioni per affermare la conoscenza dello stato di insolvenza, ricavando la scientia decoctionis dal preteso dovere di conoscere i bilanci non pubblicati e quindi con una presunta 'praesumptio de praesumpto'.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo, terzo e nono motivo del ricorso principale, rigettato il quarto e il decimo, dichiarato inammissibili il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. In particolare, la Corte ha ritenuto che la prova dell'esistenza e opponibilità del fido non potesse essere desunta da report della Centrale Rischi o da elementi presuntivi, dovendo essere rispettato il requisito formale previsto dall'art. 117 t.u.b.; ha invece ritenuto corretto il principio secondo cui, nelle operazioni infragiornaliere, incombe sulla curatela la prova della cronologia effettiva dei movimenti; ha inoltre qualificato come compensazione impropria la relazione tra le somme reciprocamente dovute in esito alla revocatoria, imponendo al giudice di merito di calcolare d'ufficio il saldo finale; ha infine confermato che l'obbligazione restitutoria derivante dalla revocatoria è debito di valuta e che gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.
Norme richiamate
disciplina la revocatoria fallimentare delle rimesse solutorie nell'anno anteriore al fallimento; la Corte ribadisce la necessità della prova dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e, quanto alla restituzione, la natura costitutiva della pronuncia di inefficacia.
art. 117 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
i contratti bancari devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, salvo deroghe previste dal CICR; l'apertura di credito, se non già compiutamente regolata nel contratto di conto corrente, deve risultare da apposita scrittura e non può essere provata solo per presunzioni o tramite report di Centrale Rischi.
la data certa opponibile al fallimento richiede un fatto specifico e obiettivo; non è sufficiente un elemento che non abbia autentica terzietà o che dipenda dai flussi informativi provenienti dalle stesse banche.
consente il ricorso a presunzioni semplici, ma la presunzione deve fondarsi su fatti noti gravi, precisi e concordanti; la Corte ammette la prova presuntiva della scientia decoctionis, ma non ritiene ammissibile desumere il fido da una presunzione priva del necessario supporto formale.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel trarne il convincimento, salvo il controllo di legittimità nei limiti consentiti.
richiama il riparto dell'onere della prova: per il fido bancario occorre la prova della scrittura; per la revocatoria, la curatela deve provare i presupposti dell'azione, compresa la conoscenza dell'insolvenza.
gli estratti conto fanno prova nei rapporti bancari, ma nel caso concreto la Corte precisa che ciò non basta a dimostrare la corrispondenza storica tra registrazioni contabili e reale sequenza delle operazioni.
richiamato in relazione agli estratti conto bancari e alla loro efficacia probatoria nei rapporti di conto corrente.
la Corte esclude la compensazione propria e qualifica la situazione come compensazione impropria/atecnica, perché i reciproci dare-avere derivano da un unico rapporto di revocatoria e devono essere ricondotti a un saldo finale unico.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che, se il giudicato esterno era già formatosi e non eccepito in appello, il rimedio ordinario è la revocazione, non la deduzione per la prima volta in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocato per i motivi accolti e per diversi motivi dichiarati inammissibili perché diretti a una rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del materiale istruttorio.
è necessario, per far valere il giudicato esterno in cassazione, produrre idonea certificazione attestante che la decisione è passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente, l'esistenza di un'apertura di credito opponibile al fallimento non può essere desunta in via presuntiva da elementi informativi interni al sistema bancario o da mere annotazioni contabili: occorre il rispetto del requisito formale previsto dalla disciplina bancaria applicabile, salvo che l'affidamento risulti già compiutamente regolato in un contratto scritto preesistente.
- Laddove nella stessa giornata vi siano operazioni di segno opposto sul conto, il curatore che pretenda la revoca delle rimesse con riferimento al saldo infragiornaliero deve provare la cronologia effettiva dei singoli movimenti; in mancanza di tale prova, non è sufficiente l'ordine delle annotazioni risultante dagli estratti conto.
- In tema di prova presuntiva della scientia decoctionis, il giudice può fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti e può ritenere conoscibile da una banca lo stato di insolvenza desumendolo da dati contabili e dalle caratteristiche del rapporto, senza incorrere necessariamente in una 'presunzione su presunzione' quando la seconda inferenza costituisca mera implicazione della prima.
- Le reciproche partite di dare e avere che nascono dalla medesima vicenda revocatoria non integrano una compensazione propria ex art. 1242 c.c., ma una compensazione impropria o atecnica: il giudice deve quindi determinare d'ufficio il saldo finale tra le poste contrapposte.
- L'obbligazione restitutoria conseguente alla declaratoria di inefficacia revocatoria ha natura di debito di valuta: gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale e la rivalutazione è ammessa solo se specificamente allegato e provato un maggior danno da ritardo.
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