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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22968/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e di estorsione aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione dell'art. 192 cod.proc.pen. nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati Di Pietro Antonio e Toscano Umberto, sostenendo che le loro dichiarazioni riguardavano fatti diversi e pertanto non potevano reciprocamente riscontrarsi; (ii) carenza di motivazione sulla richiesta di riqualificazione del capo B) come tentativo di estorsione, con riferimento al fatto che il Frenna non avrebbe contribuito alla ricezione della prima tranche di pagamento di 7.000 euro, ritenuta riferibile a diversa causale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e reiterativo di questioni già esaminate dal tribunale del riesame. Ha ritenuto corretta la valutazione congiunta delle dichiarazioni dei coimputati, poiché i riscontri possono provenire anche da altre chiamate in correità purché siano indipendenti e abbiano valenza individualizzante; nel caso concreto è stato ritenuto elemento di riscontro l'uso del furgone del Frenna per la consegna del tabacco e la coincidenza dell'oggetto delle richieste estorsive (il pagamento per lo stesso carico). Sul punto della riqualificazione in tentativo la Corte ha rilevato mancanza di interesse dell'impugnante, atteso che una diversa qualificazione non avrebbe comportato per lui alcuna utilità concreta in presenza dell'aggravante di tipo mafioso (che mantiene efficaci le presunzioni rilevanti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 192 cod.proc.pen.

    Regola sulla valutazione delle dichiarazioni; la Corte ricorda che le dichiarazioni dei coimputati possono costituire riscontro se indipendenti e individualizzanti rispetto alla responsabilità dell'imputato

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale richiamata in tema di modalità di illustrazione e riassunto dei motivi di ricorso per cassazione (richiamo ai motivi distinti riassunti)

  • art. 606 comma 3 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso ritenuto manifestamente infondato e reiterativo

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per la condanna alle spese processuali

  • art. 275 comma terzo cod.proc.pen.

    Riferimento alla presunzione relativa collegata all'aggravante di tipo mafioso; la Corte osserva che la diversa qualificazione del fatto non avrebbe inciso sulle presunzioni operative

  • art. 94 disp. att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

  • Cass. Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019 (Rv. 276744 - 01)

    Giurisprudenza richiamata sul tema della chiamata di correità: i riscontri possono essere costituiti anche da altre chiamate in correità se garantiscono conoscenza autonoma del fatto e valenza individualizzante

  • Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 45940 del 09/11/2005 (Rv. 233219 - 01)

    Giurisprudenza richiamata sul principio della carenza di interesse quando la diversa qualificazione del fatto non comporta alcuna utilità concreta per l'indagato in sede di misure cautelari

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei coimputati possono essere reciprocamente valutate come riscontro a condizione che siano indipendenti e offrano elementi individualizzanti sulla responsabilità dell'imputato; non è necessario che i riscontri siano autosufficienti per costituire valore probatorio
  • La valutazione dei fatti frazionati come unica vicenda è ammissibile quando l'oggetto materiale (es. pagamento relativo allo stesso carico) sia identico anche se le richieste intimidatorie siano state ripetute in momenti separati
  • In sede di impugnazione di misure cautelari personali manca interesse quando la diversa qualificazione giuridica prospettata non comporta alcun vantaggio concreto per l'indagato, specialmente se permangono presunzioni o aggravanti che mantengono invariata la situazione cautelare
  • Per contrastare efficacemente la chiamata in correità è strategico dimostrare la dipendenza delle dichiarazioni (apprendimento da altra fonte) o l'assenza di elementi individualizzanti e proporre riscontri indipendenti a favore dell'imputato
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare la fondatezza e l'eventuale ripetitività delle questioni prima di proporre ricorso in cassazione

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